Lessico

sf. [sec. XVIII; uso sostantivato di cambiale nella loc. “lettera cambiale” (lettera di cambio)]. Titolo di credito, esecutivo, all'ordine contenente l'obbligo di pagare (cambiale pagherò) o di far pagare (cambiale tratta) una data somma a una determinata scadenza a favore di una persona detta beneficiario o prenditore.

Tipo di cambiale: pagherò e tratta

Nella cambiale pagherò (o vaglia cambiario o, semplicemente, pagherò) l'emittente che sottoscrive il titolo promette di pagare al beneficiario una data somma; nella cambiale tratta (o semplicemente tratta) il traente, che sottoscrive il titolo, ordina al trattario, debitore, di pagare al beneficiario o all'ordine proprio una data somma. Possono obbligarsi cambiariamente coloro che hanno la capacità di agire, il genitore o tutore autorizzati a continuare l'esercizio di un'impresa per conto di un minore o di un interdetto nonché il minore autorizzato all'esercizio di un'impresa. La cambiale è un titolo di credito, in quanto costituisce uno strumento di credito; esecutivo, perché ha il valore di una sentenza passata in giudicato (il possessore può esercitare immediatamente l'azione cambiaria); all'ordine, in quanto trasferibile mediante girata. Ulteriori caratteristiche del titolo sono l'autonomia, l'astrattezza e la letteralità per cui la cambiale prescinde dalla causa e dalla validità del rapporto per cui è stata emessa e i limiti o forme del diritto in essa incorporato risultano dal documento. L'assenza del bollo, in misura del 5‰ o del 4‰ dell'importo se trattasi di effetti diretti a favore di un'azienda di credito, priva la cambiale del valore di titolo esecutivo. La mancata accettazione, consistente nell'apposizione della firma da parte del trattario nella cambiale tratta, mantiene invece al titolo il requisito di esecutività ma solo nei confronti del traente. La scadenza di una cambiale può essere a vista, se scade al momento della presentazione (la tratta a vista in tal caso non è mai accettata); a giorno fisso, in un giorno in essa indicato; a certo tempo data e a certo tempo vista, dopo un certo periodo di tempo dalla data di emissione o di accettazione della cambiale. Alla scadenza deve effettuarsi il pagamento nel luogo indicato sul titolo. Trattandosi di un giorno festivo l'effetto potrà essere riscosso il giorno seguente (le banche però tollerano tale rinvio anche nell'ipotesi in cui la scadenza coincida con un giorno feriale). La garanzia di pagamento prestata da una persona a favore degli obbligati cambiari costituisce l'avallo. In caso di smarrimento o sottrazione di un effetto si ricorre alla procedura dell'ammortamento cambiario. Per ottenere il pagamento di un effetto si attua un'azione cambiaria: diretta, se fatta contro gli obbligati principali (emittente o trattario); indiretta, se esercitata contro gli obbligati di regresso (traente, giranti, avallanti). La prima deve essere iniziata entro tre anni dalla scadenza della cambiale ed è attuata tramite il precetto, consistente in un'intimazione indirizzata al debitore principale da parte di un ufficiale giudiziario di pagare entro dieci giorni; scaduto tale termine si procede al pignoramento dei beni; la seconda subordina il suo iter al protesto, atto pubblico con cui si certifica il mancato pagamento o accettazione della cambiale da parte dell'obbligato principale. L'azione deve essere eseguita entro un anno dalla scadenza o dal protesto della cambiale e successivamente può essere fatta dal girante che ha pagato l'effetto contro i precedenti giranti e il traente entro sei mesi dal giorno in cui fu eseguito il pagamento o fu promossa un'azione di sequestro (azione redibitoria) nei suoi confronti.

Tipi di cambiale: carta commerciale

Cambiale emessa in seguito a un'operazione di compravendita; è definita ordinaria, di prim'ordine e di primissimo ordine secondo la bontà delle firme e la natura del rapporto commerciale che l'ha originata. Cambiale o carta finanziaria, effetto emesso allo scopo di ottenere un finanziamento; tipico esempio è il pagherò diretto rilasciato dal cliente all'ordine della banca che provvede a scontarlo anticipando il netto ricavo. Cambiale o carta di comodo o di favore, cambiale finanziaria firmata da una persona compiacente e presentata alla banca come carta commerciale per realizzare il credito così ottenuto attraverso lo sconto; generalmente garantita da ipoteca o da una polizza di assicurazione sulla vita o dalla cessione di 1/5 dello stipendio (per dipendenti statali, comunali, ecc.), si dice incrociata quando due persone si rilasciano vicendevolmente effetti di uguale importo ottenendo, sempre che l'effetto non venga riconosciuto, mezzi finanziari tramite lo sconto presso banche diverse. Cambiale all'aria, nel linguaggio commerciale e bancario, cambiale di comodo firmata da persone insolvibili o tratta su persone inesistenti. Cambiale di smobilizzo, effetto in bianco rilasciato dal cliente a garanzia di un'operazione di credito (apertura in conto corrente o scoperto di conto corrente); completato, consente a una banca di smobilizzare il credito mediante lo sconto dell'effetto o di recuperarlo; cambiale di recupero, nel caso di insolvenza del cliente. Cambiale o carta di gruppo, cambiale emessa nell'ambito di un gruppo tra società collegate; di preminente carattere finanziario, può anche essere di natura commerciale quando è rilasciata in seguito a negoziazioni interne. Cambiale documentata, effetto accompagnato da documenti rappresentativi delle merci quali la fattura, la polizza di carico e di assicurazione, ecc.; tale titolo è generalmente usato nel commercio internazionale e nelle operazioni relative ad aperture di credito documentarie. Sono assimilabili a tale effetto le tratte non accettate garantite da cessione della provvista. Cambiale agraria, effetto emesso in seguito a un'operazione di credito agrario; deve contenere l'indicazione della causale e delle garanzie: privilegio agrario sui frutti del fondo e privilegio legale sui beni acquisiti coi mezzi ottenuti, che assistono il prestito. Cambiale ipotecaria, cambiale garantita da ipoteca iscritta su beni immobili di proprietà dell'emittente per la concessione di prestiti a media e lunga durata (assumono sovente tale forma le cambiali di comodo). Cambiale insoluta, effetto non pagato alla scadenza; in particolare, effetto per cui non può essere levato il protesto in quanto girato a una banca con la clausola “senza spesa”. Cambiale protestata, effetto non pagato di cui è stato elevato regolare protesto; in particolare, effetto girato a una banca con la clausola “con spese”. Cambiale in sofferenza, effetto insoluto e protestato di dubbia esazione. Cambiale richiamata, effetto richiesto da un cliente a una banca prima della scadenza ai fini di ottenere un rinnovo o perché si prevede che sia insoluto (in tal caso il richiamo è effettuato dalla banca con apposito avviso). Cambiale in bianco, cambiale incompleta perché mancante dell'importo o della scadenza; l'effetto deve essere riempito entro 3 anni dall'emissione (tipico esempio sono gli effetti di smobilizzo e di recupero). Cambiale in pensione, effetto girato in bianco da una banca a un altro istituto di credito maggiore che si obbliga a ritirarlo o a sostituirlo con un'altra cambiale prima della scadenza accreditando il netto ricavo (risconto). Cambiale bancabile, domiciliata.

Storia

Alla fine del sec. XII e nel XIII la cambiale era un semplice documento notarile, nel quale chi l'emetteva dichiarava di aver ricevuto una somma di denaro per “cambiarla” in altra moneta, da restituire in altro luogo tramite un proprio rappresentante. Come altri documenti del Medioevo, i documenti cambiari erano soltanto dei titoli esecutivi: obbligato al pagamento era il solo emittente, creditore colui che aveva versato la valuta. Da entrambe le parti potevano essere autorizzati dei missi (rappresentanti). Un secondo documento (lettera di avviso) serviva d'identificazione per il rappresentante dell'emittente. Dalla fusione di questi due documenti sarebbe nata la “tratta”. Il suo uso era ormai frequente nel sec. XIV e si fissarono alcuni suoi requisiti caratterizzanti: indicazione della clausola riguardante la somma e il suo pagamento; menzione della somma ricevuta in valuta monetaria; dichiarazione del traente di aver ricevuto una determinata somma e di obbligarsi a restituirla in altra moneta e in luogo diverso. Si faceva frattanto viva la necessità di distinguere la cambiale dal mutuo in modo che il creditore non fosse obbligato a dimostrare di aver veramente numerato il denaro versato: la dottrina giuridica impose invece tale obbligo al debitore. Fino a questo momento la cambiale non era girevole: colui che esigeva la cambiale non figurava fra i soggetti del contratto ed era solo un rappresentante; il pagamento della cambiale avveniva spesso “in fiera”. Cominciava però a diffondersi l'uso dell'avallo e del protesto. Già note erano pure le clausole “all'ordine” e “al portatore”. Il portatore era però sempre considerato un rappresentante. Tuttavia si fece strada l'interpretazione che il portatore potesse esigere in nome e per conto proprio e che il suo diritto rimanesse impregiudicato anche se fosse intercorsa una revoca da parte del portatore precedente. Per quanto riguarda la clausola “all'ordine”, la cambiale veniva prendendo una fisionomia quasi identica a quella odierna, ma era limitata a una sola girata. Fu l'ordinanza di Luigi XIV sul commercio a consacrare la possibilità di girare più volte la cambiale e a mutare radicalmente la funzione della cambiale , che diventava così uno strumento per la circolazione dei crediti: il giratario non era più un semplice rappresentante ma poteva esigere in nome e per conto proprio. Nell'economia francese del sec. XVIII la cambiale divenne un facile strumento di mobilizzazione dei crediti commerciali: rimase immutata la “distanza del luogo”, ma venne evolvendosi il concetto di “permuta del denaro”, ammettendosi, per esempio, che la valuta fosse sostituibile da merci. L'Inghilterra aveva inizialmente recepito quanto era stato elaborato in Francia, ma si era presto diversificata sviluppando la tutela del terzo possessore e il superamento della connessione della cambiale con il contratto di cambio. Furono alcuni giurisperiti del sec. XVIII, in particolar modo Eineccio, ad affermare la “letteralità della cambiale ” osservando che la sua validità è costituita dalla redazione del documento e la sua disciplina dalle clausole in esso contenute. Un altro passo fu compiuto dall'Einert insistendo sull'astrattezza della cambiale , sull'autonomia dei possessori successivi e sulla sua origine come atto unilaterale e non come contratto. Questo concetto venne lentamente recepito nel sec. XIX anche dai giuristi tedeschi e italiani: nel 1848 l'ordinanza di cambio tedesca precisava una serie di diritti in tema di cambiale ; il Codice di Commercio italiano del 1862 esponeva il primo ordinamento in materia cambiaria e il R. D. 14 dicembre 1933, n. 1669 riordinava tutta la materia secondo la Convenzione di Ginevra del 1930. Ormai la cambiale si staccava dal concetto di cambio e s'individuava come atto unilaterale con le sue precise caratteristiche.

Diritto

La disciplina giuridica della cambiale e del vaglia cambiario è contenuta nel R. D. 14 dicembre 1933, n. 1669, che applica in Italia le norme della Convenzione di Ginevra del 1930. Esso precisa i requisiti per la validità della cambiale : redazione della cambiale su apposito modulo in carta bollata, presenza del termine cambiale nel contesto del titolo, ordine di pagamento, cifra da pagare, firma del traente, nome del trattario, data di scadenza, luogo di pagamento, data e luogo di emissione. Con la girata la proprietà del titolo e di tutti i diritti a esso inerenti viene trasferita dal girante al giratario. L'obbligazione del debitore sorge solo con l'accettazione. La legge prevede anche la funzione dell'avallante al fine di meglio tutelare i diritti del creditore, ponendo i suoi obblighi sullo stesso piano di colui al quale ha prestato l'avallo. In caso di mancato pagamento o di mancata accettazione la legge fa scattare il meccanismo del protesto, sul quale si fonda l'azione di regresso; questa investe tanto il trattario che i giranti e il traente. L'azione del portatore contro quanti sono obbligati al pagamento della cambiale cade in prescrizione a un anno dalla data del protesto o da quella della scadenza se la cambiale porta la clausola “senza spese”; l'azione del girante contro il traente o gli altri giranti è colpita da prescrizione a sei mesi dalla data del pagamento o da quella in cui è iniziata contro di lui l'azione di regresso; per l'azione diretta la prescrizione è di tre anni dalla data della scadenza. Chi ha diritto a esercitare l'azione, a meno che non ne sia impedito da una clausola contraria, può optare per il rimborso con la rivalsa, una tratta a vista su uno dei suoi garanti. La legge consente anche l'emissione di cambiali pagabili solo se il motivo per cui sono state emesse è stato portato a buon fine (azione causale); qualora il portatore non possa accedere all'azione causale e abbia perduto l'azione cambiaria contro tutti i portatori, può intentare l'azione di arricchimento sia contro il traente sia contro l'accettante o il girante per l'ammontare della somma di cui questi si sono impadroniti a suo danno. Deve però agire entro l'anno dalla data della perdita dell'azione cambiaria, pena la prescrizione. Una speciale procedura è prevista per i casi di smarrimento, sottrazione o distruzione della cambiale. Requisiti essenzialmente uguali regolano l'uso del vaglia cambiario.

Per l'economia

R. Scheggi, Titoli di credito, Napoli, 1941; G. Valeri, Manuale di diritto commerciale, Firenze, 1946; E. Colagrosso, Diritto bancario, Roma, 1947; U. Navarrini, R. Provinciali, Le cambiali e l'assegno bancario, Torino, 1950; G. Ferri, Manuale di diritto commerciale, Torino, 1962; P. D'Angelo, M. Mazzantini, Trattato di tecnica bancaria, Milano, 1965; M. Levi, La cambiale e l'assegno, Milano, 1983.

Per il diritto

G. Valeri, Diritto cambiario, Milano, 1936-38; G. Gualtieri, I titoli di credito, Milano, 1953; L. Mossa, Trattato della cambiale, Padova, 1956; A. Pavone La Rosa, La cambiale, Milano, 1982.

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