imponìbile

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Lessico

agg. e sm. [sec. XIX; da imporre].

1) Che può essere imposto; in particolare, imponibile di manodopera, provvedimento a carattere economico consistente nell'assunzione obbligatoria di lavoratori da parte degli imprenditori in periodi di grave disoccupazione. In Italia fu disposto nel 1947 a vantaggio dei lavoratori agricoli, ma nel 1958 la Corte Costituzionale dichiarò illegittima la legge.

2) Che può essere soggetto a imposta: patrimonio, reddito imponibile, o anche solo imponibile come sm., il reddito e il patrimonio netto, cui cioè sono state applicate le detrazioni ammesse dalla legge, costituenti la base sulla quale viene calcolato l'ammontare di un tributo, normalmente commisurato alla capacità contributiva manifestata da un soggetto economico.

Economia

L'imponibilità, nel caso delle imposte, trova il suo fondamento nei vantaggi che il contribuente trae dalla sua appartenenza allo Stato e, nel caso dei tributi extrafiscali, nell'interesse pubblico determinato dai fini che lo Stato intende conseguire imponendoli. Esso è costituito dal reddito netto di un soggetto (depurato cioè delle spese sostenute per conseguirlo), dal patrimonio netto, dal prodotto conseguito, ecc. L'ammontare del debito risulta dall'applicazione del tasso d'imposta, fissato per legge, alla base imponibile che è espressa con una cifra riguardante una misura, un peso o, metodo più largamente usato, un valore. La concreta determinazione quantitativa del debito del contribuente costituisce l'oggetto di una specifica attività amministrativa, condotta con metodo indiziario, stabilendo il valore dell'imponibile in base a elementi esteriori approssimativi, cioè indirettamente desunti dagli organi tributari; con metodo inquisitivo, se l'imponibile è valutato mediante indagini dirette da parte degli organi fiscali, sia unilateralmente (d'ufficio), sia definito in seguito a verifica della dichiarazione presentata dal contribuente (per denuncia verificata). Infine con metodo oggettivo se relativo a un'unità di misura (peso, volume) a cui farà riferimento il tasso d'imposta. Sulla determinazione dell'imponibile possono sorgere contrasti di valutazione tra contribuente e fiscohe possono concludersi con un accordo o col ricorso a speciali organi giudiziari che fanno parte del contenzioso tributario.

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