rettóre

Indice

Lessico

sm. (f. -trice) [sec. XIII; dal latino rector-ōris, da regĕre, reggere, guidare].

1) Lett., chi regge, chi governa; reggitore; anche fig.: “Rettor del ciel” (Petrarca), Dio. Quindi, in passato, titolo di alti magistrati e funzionari governativi.

2) Comunemente, chi dirige un convitto, una comunità, un istituto di studio o di educazione: il rettore del collegio, del seminario. In particolare: A) la suprema autorità accademica nelle università. B) Sacerdote preposto a una chiesa la quale non sia né parrocchiale, né capitolare, né annessa a una comunità religiosa. Tale titolo spetta anche al reggitore di una cappella coadiutoriale, di una confraternita, ovvero di una chiesa sita in territorio di missione e non ancora eretta in parrocchia. La nomina dei rettori, ovvero la loro approvazione quando questi siano eletti da una comunità o presentati da un patrono o da una comunità religiosa, spetta al vescovo diocesano.

Pedagogia

Il rettore viene eletto tra i professori ordinari e straordinari dell'università, dagli stessi professori e dai rappresentanti dei ricercatori. Il rettore dura in carica tre anni e può essere rieletto, a meno che il ministro, anche prima della scadenza, lo revochi dalla carica per gravi motivi e sentito il Consiglio dei Ministri. Il rettore rappresenta l'università, esercita l'autorità disciplinare su tutto il personale e provvede all'esecuzione delle deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione, nonché delle norme sull'ordinamento universitario e dei provvedimenti presi dal ministro, al quale il rettore deve annualmente riferire sull'andamento dell'università.

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