Lessico

sm. [sec. XIV; dal latino ordo -ínis, fila, disposizione].

1) Collocamento, sistemazione di ogni cosa nel posto adatto; assetto, disposizione di più cose o delle varie parti di una cosa secondo un criterio prestabilito in base a esigenze pratiche o ideali; il criterio stesso seguito: mettere in ordine i libri, i cassetti; abbiamo conservato l'ordine preesistente; lavorare con ordine. Riferendosi non alla distribuzione nello spazio, ma allo stato in cui oggetti o ambienti si trovano, alla cura con cui sono tenuti: tenere in ordine la casa. Nelle loc., mettersi in ordine, lavarsi, acconciarsi e vestirsi con proprietà; l'ordine del creato, la sua armonica costituzione e disposizione; l'ordine naturale, il complesso delle leggi della natura; amore per l'ordine, tendenza a essere precisi, accurati.

2) Modo con cui si susseguono i vari elementi di una serie materiale o ideale: ordine crescente, decrescente, di grandezza; ordine cronologico; ordine gerarchico; elencare in ordine alfabetico. In particolare, ordine diretto, ordine inverso, costruzione diretta o inversa del periodo; numero d'ordine, quello indicante il posto occupato da ciascun elemento in una serie; narrare per ordine, procedere con ordine, osservando la successione logica o temporale dei fatti e degli argomenti. Anche modo di schierare, di disporre i soldati, formazione: ordine di marcia, di battaglia; avanzare in ordine sparso; ritirarsi in buon ordine, senza sbandamenti; fig., desistere da un'impresa che si riconosce molto difficile o impossibile.

3) Serie di più cose eguali disposte in linea orizzontale; fila: ordine di palchi; tre ordini di banchi. Per estensione, serie di fatti che si distinguono da altri per certe determinate caratteristiche: considerazioni di ordine pratico e di ordine morale; talora sinonimo di natura, carattere: questioni d'ordine metafisico; anche il posto che una singola cosa o persona occupa in una graduatoria con particolare riferimento al pregio, al valore e simili: spettacolo di prim'ordine, eccellente; merce di terz'ordine, scadente; albergo d'infimo ordine, pessimo.

4) Ogni parte in cui viene sistematicamente distinta secondo determinati criteri organici o descrittivi una pluralità di esseri o di cose: scuole dell'ordine superiore, inferiore; , sistema di elementi morfologici, connessi secondo precisi rapporti per strutturare un'unità architettonica. In particolare: A) entità sistematica che nella scala gerarchica della classificazione zoologica e botanica è situata fra la classe che la comprende e la famiglia che ne fa parte. B) In demografia, ordine di generazione, ordine secondo il quale i nati da una stessa donna vengono generati (primogeniti, secondogeniti, ecc.). Generalmente, data la difficoltà di stabilire l'ordine di generazione per parti gemellari, o di computarvi gli eventuali aborti, si preferisce analizzare l'ordine di nascita che si basa usualmente soltanto sulla registrazione dei nati vivi.

5) Complesso di persone che per condizione sociale, professione, modo di vivere o per altre caratteristiche costituiscono una classe a sé; categoria, ceto, associazione: l'ordine dei nobili; ordini professionali, , religiosi. In particolare, ordine giudiziario, il complesso degli organi che esercitano il potere giudiziario. La Costituzione italiana (art. 104) riconosce all'ordine giudiziario autonomia e indipendenza da ogni altro potere. Per la propria autonomia l'ordine giudiziario ha il diritto di mettere in essere gli atti riguardanti lo stato giuridico dei magistrati e i provvedimenti disciplinari nei loro confronti.

6) Funzionamento disciplinato, regolato da norme opportune in vista di un dato fine: l'ordine sociale; l'ordine del traffico; nella scuolal'ordine è necessario. Nelle loc.: mantenere l'ordine, la disciplina; richiamare all'ordine, ammonire, richiamare a un comportamento più disciplinato; ordine pubblico; ordine costituito, il modo in cui una società è organizzata; i tutori dell'ordine, gli agenti di polizia, i carabinieri.

7) Disposizione precisa e perentoria, comando dato a voce o per iscritto: dare, impartire un ordine; gli ordini vanno eseguiti. Nelle loc.: essere agli ordini di, ricevere ordini da qualcuno, essere alle sue dipendenze; ai vostri ordini, formula di cortesia con cui ci si dichiara a completa disposizione di qualcuno. Con significati particolari, mandato: ordine di comparizione; prescrizione: seguire gli ordini del medico; direttiva: non ha lasciato nessun ordine; d'ordine; parola d'ordine, (vedi anche parola ); in ordine a, in merito, relativamente a. Per estensione, commissione di merci o servizi, ordinazione: evadere un ordine.

8) Ordine del giorno, elenco degli argomenti che devono essere discussi in seno a un organo collegiale. Per esempio, in base al Regolamento della Camera dei Deputati, “l'assemblea o la commissione non può discutere né deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno”. Competente alla formazione dell'ordine del giorno, in ogni organo collegiale amministrativo, è il presidente. Per estensione, citare all'ordine del giorno, segnalare all'ammirazione pubblica una persona meritevole; essere all'ordine del giorno, essere di attualità, succedere abitualmente: è un problema all'ordine del giorno.

9) Sacramento che conferisce il sacerdozio gerarchico con la potestà di agire nel nome di Cristo e di continuare la sua presenza.

10) In matematica: A) sinonimo di ordinamento, per esempio, di mutare l'ordine dei fattori in un prodotto. B) Numero caratteristico di un ente matematico, in particolare geometrico; in questa accezione, l'ordine di un corpo finito, l'ordine di un gruppo finito, è il numero degli elementi di quel corpo, di quel gruppo; l'ordine di un'equazione differenziale è quello della derivata di ordine massimo che compare in quell'equazione; per l'ordine di un infinito, di un infinitesimo, vedi anche infinito, infinitesimo; per l'ordine di un determinante, vedi matrice. In geometria, per l'ordine di una curva, di una superficie, vedi anche curva, superficie; per l'ordine di contatto di due curve, vedi contatto. In aritmetica si parla di unità del 1º ordine, del 2º ordine, ecc., per indicare, in un numero, le unità, le decine, ecc.; in relazione a questa accezione, nel linguaggio scientifico, per ordine di grandezza si intende il valore approssimato di una data grandezza; per esempio, la massa di 212 kg è di 2 ordine di grandezza minore della massa di 8 kg.

Diritto: ordini professionali

Sono definiti ordini o collegi professionali le persone giuridiche di diritto pubblico aventi carattere associativo, ossia corporazioni professionali di persone che esercitano una stessa attività lavorativa, generalmente a carattere intellettuale, particolarmente importante dal punto di vista dell'interesse pubblico (per esempio, le professioni dei medici, degli avvocati, dei notai, degli ingegneri e architetti, dei giornalisti e pubblicisti, ecc.). Chi esercita queste professioni deve essere iscritto in appositi albi professionali, tenuti dal rispettivo ordine o collegio, e poiché gli ordini e collegi sono dotati anche di potere disciplinare riguardo alla condotta professionale, e talora anche privata, dei rispettivi iscritti, l'eventuale radiazione dagli albi stessi o la sospensione comportano l'impossibilità definitiva o temporanea di continuare a esercitare la professione stessa. Gli ordini o collegi professionali sono organizzati con leggi, onde la loro struttura interna garantisca l'autonomia e democraticità degli organi direttivi che devono rappresentare gli iscritti. Fra le funzioni principali vi è anche quella di stabilire le tariffe professionali.

Diritto: ordine pubblico

È il complesso dei principi politici e delle norme che regolano l'organizzazione e l'assetto di uno Stato. È questo l'aspetto normativo dell'ordine pubblico, mentre quello amministrativo si precisa nei compiti di polizia e di sicurezza interna esercitati dallo Stato. Il Codice Penale (Libro II, titolo V) considera reati contro l'ordine pubblico: l'istigazione a delinquere avvenuta in pubblico e commina la multa o la reclusione fino a un anno per l'istigazione a contravvenzioni, da uno a cinque anni per istigazione al delitto; l'istigazione a disobbedire alla legge e all'odio fra le classi è punita con la reclusione da 6 mesi a 5 anni; i promotori e capi dell'associazione per delinquere, composta da 3 o più persone, sono puniti con la reclusione da 3 a 7 anni, gli associati da 1 a 5 anni, quanti offrono loro assistenza fino a 2 anni di reclusione. Con la legge 13 settembre 1982, n. 646, è stata introdotta all'art. 416 bis del Codice Penale la fattispecie dell'associazione di tipo mafioso che si caratterizza per la forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire la gestione o il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti. I promotori e capi dell'associazione sono puniti con la reclusione da 4 a 9 anni; gli associati da 3 a 6 anni. Nella legge “antimafia” (legge 31 maggio 1965, n. 575), più volte modificata e integrata (dalle leggi 13 settembre 1982, n. 646; 3 agosto 1988, n. 327; 4 agosto 1989, n. 282; 19 marzo 1990, n. 55; 7 agosto 1992, n. 356; 7 marzo 1996, n. 109), sono previste importanti misure di prevenzione del fenomeno mafioso (sorveglianza speciale, divieto di soggiorno, obbligo di soggiorno, confisca dei beni sequestrati dei quali non sia dimostrata la legittima provenienza) applicabili agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose, camorristiche o affini. Sempre sotto il titolo dell'ordine pubblico è stata emanata la legge “Reale” (legge 22 maggio 1975, n. 152) con il dichiarato scopo di fornire adeguati strumenti alle forze di polizia per combattere il terrorismo. Buona parte della sua articolata struttura è stata abrogata o modificata. In particolare, la legge 28 luglio 1984, n. 398, ha abolito l'art. 1 che recava precisi divieti alla facoltà dell'autorità giudiziaria di concedere la libertà provvisoria. Restano in vigore le disposizioni relative: a) all'art. 4 della legge che sancisce la facoltà “in casi eccezionali di necessità e di urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria”, per gli ufficiali e agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica che svolgano operazioni di polizia, di procedere all'immediata perquisizione sul posto “al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione”; b) all'ampliamento dei casi di legittimo uso delle armi da parte della forza pubblica non solo in presenza di una violenza attuale ma anche per impedire la consumazione di alcuni delitti contro l'incolumità pubblica, dell'omicidio volontario, della rapina a mano armata e del sequestro di persona; c) all'art. 16 relativo alla sospensione dei termini di decorrenza della prescrizione; d) all'estensione delle misure di prevenzione della legge antimafia anche ai soggetti sospetti di attentare alle istituzioni democratiche. Oltre a queste disposizioni si deve ricordare la legge 18 febbraio 1987, n. 34, che ha introdotto la riduzione della pena a favore di chi si dissocia dal terrorismo inaugurando il debutto dell'uscita dalla legislazione di urgenza emanata durante gli “anni di piombo”. Agli effetti della legge si considera condotta di dissociazione dal terrorismo il comportamento di chi, imputato o condannato per reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, ha definitivamente abbandonato l'organizzazione o il movimento terroristico o eversivo cui ha appartenuto ammettendo le attività svolte, comportandosi in modo incompatibile con il vincolo associativo e ripudiando la violenza come metodo della lotta politica. Della legge 6 febbraio 1980, n. 15, restano in vigore l'art. 1, che dispone per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico l'aumento della pena sino alla metà di essa, salvo nei casi in cui la circostanza della finalità sia elemento costitutivo del reato; e l'art. 5, che prevede fuori dei casi di desistenza volontaria una causa di non punibilità del colpevole di un delitto, commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per l'esatta ricostruzione del fatto e per l'individuazione degli eventuali concorrenti. La legge 25 gennaio 1982, n. 17, ha inoltre disposto la normativa di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete. Sono considerate tali e quindi vietate dall'art. 18 della Costituzione, quelle che, anche all'interno delle associazioni palesi, occultando la loro esistenza ovvero tenendo segrete congiuntamente finalità e attività sociali ovvero rendendo sconosciuti i soci, svolgono attività diretta a interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, di enti pubblici nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale. Chi promuove o dirige un'associazione segreta o svolge attività di proselitismo a favore della stessa è punito con la reclusione da 1 a 5 anni. Chi partecipa a un'associazione segreta è punito con la reclusione fino a 2 anni. Quando sia accertata con sentenza definitiva la costituzione di un'associazione segreta, il presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso, ne ordina lo scioglimento con decreto e dispone la confisca dei beni. Con il decreto legge del 3 maggio 1991, n. 143, convertito nella legge 5 luglio 1991, n. 197, ed integrato con le norme del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, sono state adottate rilevanti disposizioni per limitare e per prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio del denaro di provenienza criminosa. È vietato pertanto il trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a venti milioni di lire. Tale operazione può essere eseguita tramite gli intermediari abilitati (uffici della pubblica amministrazione, gli enti creditizi, le società di intermediazione mobiliare, gli agenti di cambio e altri stabiliti dalla legge). Per quanto riguarda l'impianto organizzativo delle strutture statali addette alla tutela dell'ordinamento democratico, la legge 12 ottobre 1982, n. 726 (modificata dalla legge 15 novembre 1988, n. 486), ha istituito la figura dell'Alto Commissario Antimafia per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa. Questi ha poteri delegati dal ministro dell'Interno in materia di coordinamento tra gli organi amministrativi di polizia; spetta a lui ogni altro potere attribuito all'autorità di pubblica sicurezza. Qualora insorga la necessità di verificare se ricorrano pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso, all'Alto Commissario Antimafia sono attribuiti poteri di accesso e di accertamento presso le pubbliche amministrazioni, enti pubblici, banche e istituti affini che raccolgono il risparmio. Le imprese aggiudicatarie o partecipanti a gare pubbliche di appalto o trattativa privata sono tenute a fornire su richiesta dell'Alto Commissario Antimafia notizie di carattere organizzativo, finanziario e tecnico sulla propria attività. Con lo scopo di tamponare la recrudescenza della criminalità e di dare a questa un'adeguata risposta sotto il profilo organizzativo sono state emanate leggi finalizzate al coordinamento delle forze che lottano contro la criminalità organizzata per la tutela dell'ordine pubblico. Fra queste la legge 30 dicembre 1991, n. 410, che ha istituito presso il Ministero dell'Interno il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata presieduto dal ministro e composto: dal capo della Polizia, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, dal comandante generale della Guardia di finanza, dall'Alto Commissario Antimafia, dal direttore del SISDE e dal direttore del SISMI. L'art. 3 della legge ha istituito la Direzione Investigativa Antimafia (DIA) che a decorrere dal 1º gennaio 1993 ha acquisito anche l'esercizio delle funzioni proprie dell'Alto Commissario Antimafia. La legge 20 gennaio 1992, n. 8, ha istituito, nell'ambito della Procura generale presso la Corte di Cassazione, la Direzione Nazionale Antimafia (DNA). Dopo gli episodi terroristici contro gli Stati Uniti d'America dell'11 settembre 2001, al fine di contrastare con efficaci misure, sia preventive sia repressive, il pericoloso fenomeno del terrorismo internazionale, il Governo ha emanato in via d'urgenza il decreto legge 18 ottobre 2001, n. 374, poi convertito in legge 15 dicembre 2001, n. 438.

Diritto internazionale: ordine pubblico

Il richiamo del diritto straniero operato dalle norme di conflitto da applicarsi in presenza di un elemento di estraneità della causa (per l'ordinamento italiano gli articoli dal 16 al 31 delle disposizioni sulla legge, in generale “preleggi”) è talora ostacolato dal cosiddetto ordine pubblico. Invero, in base all'art. 31 delle preleggi, in nessun caso le leggi e gli altri atti di uno Stato estero possono avere effetto nel territorio dello Stato, quando siano contrari all'ordine pubblico. Tale principio normativo ha come effetto di escludere l'applicazione del diritto straniero richiamato. In questo caso il giudice italiano, verificata la contrarietà all'ordine pubblico interno della norma extranazionale, farà applicazione del diritto straniero richiamato modificandolo conformemente ai principi d'ordine pubblico del diritto nazionale o applicherà la legge nazionale del foro.

Diritto canonico

Gli ordini religiosi sono associazioni di cristiani che, proponendosi di seguire nella vita i consigli evangelici, si dedicano al Signore con i voti di castità, povertà e obbedienza. Si distinguono in due categorie: gli ordini, nei quali è prescritta la pronuncia dei voti solenni; le congregazioni, nelle quali i voti sono semplici (perpetui o temporanei). I religiosi che fanno parte di un ordine sono detti regolari; quelli di una congregazione sono religiosi a voti semplici. Oggi gli ordini hanno assunto forme più agili in rispondenza alle esigenze dell'apostolato moderno.

Economia

Nel linguaggio economico e commerciale, ordine di Borsa, quello mediante il quale si conferisce l'incarico di concludere operazioni nelle contrattazioni di Borsa; ordine limitato (d'acquisto o di vendita), dato a un agente di cambio con l'indicazione del prezzo minimo o massimo d'acquisto da non superare; ordine al meglio, da eseguire al prezzo più conveniente; ordine a discrezione, la cui esecuzione è lasciata al giudizio degli intermediari di Borsa; ordine di consegna (delivery order), emesso dal vettore (o dal suo agente) su richiesta del possessore della polizza di carico, indirizzato al capitano della nave perché consegni alla persona designata una o più parti del carico viaggiante; ordine di rilascio, documento che il vettore rilascia al ricevitore per permettergli di ritirare la merce; ordine in derrata; ordine di banca, trasmesso a una banca per l'acquisto o la vendita di divise estere su una o più piazze; ordine di accreditamento, sistema di pagamento usato per alcune spese dello Stato, attuato mediante un'apertura di credito presso un ufficio provinciale del Tesoro a favore di un funzionario che è autorizzato a disporre della somma. Lo stesso termine indica anche, nel linguaggio bancario, la disposizione con la quale si autorizza un corrispondente ad accreditare a un terzo una somma; ordine di riscossione, documento col quale il competente ufficio di un'azienda autorizza il tesoriere (in caso di azienda pubblica) o il cassiere (nel caso di azienda privata) a riscuotere una somma determinata da un soggetto in esso indicato; ordine di pagamento, documento col quale il tesoriere di un ente pubblico o il cassiere di un'azienda privata vengono autorizzati a versare una somma a una persona determinata; ordine di portafoglio, assegno emesso dal direttore generale del Tesoro su un conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale per il pagamento delle rimesse sull'estero.

Filosofia

In senso generale una definizione dell'ordine è quella stoica, codificata da Cicerone come “la disposizione degli oggetti nei loro luoghi adatti e appropriati”; in senso stretto l'ordine può riferirsi a una relazione di causa ed effetto o delle parti con il tutto; oppure all'universo o a un singolo ente. Appunto il problema dell'ordine universale o cosmico è quello che per primo ha stimolato la riflessione filosofica: Eraclito parla del Logos come legge del mondo e del suo divenire, mentre Anassagora introduce per spiegare l'ordine cosmico il concetto di Nous o intelletto metafisico. Con Platone, il problema dell'ordine interessa i rapporti fra molteplicità e unità, le quali possono sussistere senza contraddirsi se il loro rapporto è fondato sulla norma, e cioè su di un ordine per cui il molteplice partecipa dell'uno. Aristotele distingue diversi tipi di ordine, secondo i diversi tipi di principi (intellettuali, causali, spaziali, ecc.), San Tommaso accetta i dati aristotelici, accentuando l'ordine del mondo creato. Quest'ordine che Dio impone alle cose è quello stesso che i filosofi del Rinascimento riconosceranno come interno alle cose, sicché Dio verrà a identificarsi con esso: si giunge così alle forme rigorose di panteismo di G. Bruno e di Spinoza. Il pensiero contemporaneo tende invece a una riduzione relativistica o soggettivistica del concetto: da parte neopositivistica si afferma che l'ordine è sempre e soltanto relativo alla composizione di un campo d'indagine; per gli esistenzialisti invece l'ordine risulta da un progetto del soggetto, essenzialmente condannato allo scacco.

Storia: istituzioni medievali

Nella società medievale, gli ordines erano i vari gruppi in cui era suddivisa la popolazione secondo le funzioni e i diritti e doveri spettanti a ognuno di essi. Ogni gruppo aveva un proprio ordinamento giuridico corrispondente alle mansioni che esercitava. Gli ordini erano tre: del clero, con funzioni religiose, di assistenza e di formazione intellettuale; della nobiltà, a cui competevano funzioni militari e politiche; dei mercanti e dei contadini, che dovevano attendere alle funzioni economiche. Quest'ultimo ordine però, in forza della differenza delle sue mansioni, diede origine al suo interno alla formazione di classi con la distinzione fra borghesi, contadini liberi e servi della gleba. Di conseguenza si perdette anche l'unità giuridica dell'ordine e si formò uno status giuridico diverso per ogni classe: la borghesia si organizzò in corpi particolari con prerogative e privilegi propri, mentre fra i contadini e i servi della gleba i doveri finirono con il prevalere sui diritti. Era possibile il passaggio da un ordine all'altro e in genere i primi due ordini attingevano elementi dal terzo ordine.

Sociologia

La teoria dell'ordine sociale – elaborata in analogia con le teorie dell'equilibrio biologico tramite evoluzione, sviluppate e divulgate dalla scuola positivistica dell'Ottocento – compare in diverse versioni nei fondatori della sociologia (A. Comte, H. Spencer, lo stesso E. Durkheim). Autori che – riflettendo sugli effetti della crisi dell'Ancien Régime e sulle conseguenze dell'industrializzazione, dell'urbanizzazione e dell'incipiente formarsi delle società di massa – si pongono tutti interrogativi sui destini dell'umanità priva di rassicuranti riferimenti ai poteri monocratici di diritto divino e all'apparente immobilità delle comunità tradizionali. Ripristinare l'ordine, nella sfera delle norme condivise e nel sistema politico, appare così in definitiva la preoccupazione principale di tutti i teorici postrivoluzionari, convinti che l'ordine rappresenti un valore in sé e una sorta di bene comune da preservare a qualunque costo. Viceversa, il coevo pensiero rivoluzionario (di cui è principale esponente K. Marx) afferma l'ordine come esito di un processo di scomposizione dei vecchi equilibri e di definizione di una nuova tavola di valori e considera la rivendicazione dell'ordine esistente come una difesa ideologica dei privilegi sociali della classe dominante. Fra queste due visioni politico-culturali trova spazio l'analisi sociologica dell'ordine come sistema, presente per esempio nell'opera di V. Pareto agli inizi del sec. XX e successivamente riproposta dalla scuola funzionalistica statunitense e in particolare da T. Parsons. Le nozioni di ordine e sistema – intrecciandosi a quella controversa di complessità – è anche alla base della ricerca di studiosi del mutamento sociale contemporaneo (E. Morin, N. Luhmann), influenzati dagli sviluppi dell'indagine cibernetica e biologica.

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