dichiarazióne

Indice

Lessico

sf. [sec. XIV; da dichiarare].

1) Lett., il chiarire il significato, il senso, il perché di qualche cosa: “Questo è uno oscuro parlare, e ha bisogno di dichiarazione” (Savonarola).

2) Il comunicare pubblicamente una notizia e simili: una dichiarazione del Dipartimento di Stato; per estensione, il comunicato stesso: ho qui la sua dichiarazione. In particolare, fase iniziale e fondamentale nel gioco del bridge detta anche licitazione. Anche attestazione di una circostanza di fatto sottoposta al controllo della legge: dichiarazione dei redditi; dichiarazione di dogana, dichiarazione scritta che precede ogni operazione doganale di esportazione o importazione; le dichiarazioni dei testimoni.

3) Presa di posizione ufficiale di uno o più Stati intorno a problemi di politica interna o estera. In storia, dichiarazione dei diritti, enunciazione ufficiale dei principi ai quali un popolo conforma le sue istituzioni e affermazione solenne delle libertà civili e politiche e dei diritti umani ai quali lo stesso popolo si ispira.

4) In informatica, frammento di un programma in cui si specifica il tipo di una variabile o di un sottoprogramma. Nel caso di dichiarazione di sottoprogrammi, la dichiarazione consiste solitamente nella specifica del tipo dei parametri d'ingresso e del tipo del valore restituito. Nei linguaggi dotati di un sistema di tipi, l'uso del nome della variabile o del sottoprogramma deve essere coerente con la dichiarazione.

Diritto

Teoria della dichiarazione, dottrina che dà particolare rilievo alla divergenza fra la dichiarazione posta in essere da un soggetto e la sua intima volontà: alcuni studiosi sono a favore della prevalenza della dichiarazione rispetto alla volontà, altri sostengono che elemento predominante sia l'effettiva volontà del soggetto e non la manifestazione esterna da questi posta in essere. La legge distingue fra negozi nei quali prevale la ricerca della volontà del soggetto (matrimonio, testamento, donazione) da quelli nei quali l'affidamento dato da una sia pur falsa dichiarazione viene adeguatamente tutelato (acquisto fatto da terzi in buona fede, annullabilità e non nullità di negozi viziati, ecc.). § Dichiarazione di assenza e di morte presunta, provvedimento del tribunale che, su richiesta dei successori legittimi e di chiunque creda di vantare dei diritti sui beni di una persona scomparsa, ne dichiara l'assenza. Sulla base di tale provvedimento gli eredi dell'assente possono essere temporaneamente immessi nel possesso dei di lui beni. Trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, il tribunale, su richiesta delle persone interessate o del Pubblico Ministero, ne può dichiarare con sentenza la presunta morte. In base a ciò, coloro che ottennero la temporanea immissione nel possesso dei beni dell'assente ne possono liberamente disporre. Il coniuge può contrarre nuovo matrimonio. § Dichiarazione delle parti e dei testimoni, le dichiarazioni che, in un processo, vengono riportate a verbale in prima persona e lette al dichiarante che le sottoscrive. Nei procedimenti penali occorre indicare se le dichiarazioni vengono fatte spontaneamente o a domanda. § Per la dichiarazione di fallimento, vedi fallimento.

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