duèllo

Indice

Lessico

sm. [sec. XIV; dal latino medievale duellum, per il classico duo, due+bellum, guerra]. Combattimento in cui due avversari si affrontano ad armi pari e in presenza di padrini e testimoni per rivalersi o rispondere di un'offesa o per decidere una contesa: sfidare a duello; duello all'ultimo sangue;duello rusticano, attuato col coltello e senza testimoni. Per estensione, nel calcio, contrasto fra due giocatori per il possesso della palla. Fig., contesa, lotta accanita fra due parti per il conseguimento della vittoria, della supremazia: duello letterario, diplomatico, giudiziario.

Storia

Il duello come riparazione di offese personali era ignoto agli antichi, presso i quali il duello tra due campioni era il mezzo più semplice per risolvere una guerra, risparmiando un inutile spargimento di sangue: tale carattere di duello guerresco ebbero le sfide tra David e Golia, Ettore e Achille, Turno ed Enea, gli Orazi e i Curiazi, ecc. Il duello in senso moderno, come riparazione dell'onore offeso, fu introdotto in Europa dai barbari, che conferirono a esso il carattere giuridico di un mezzo di prova previsto dalla legge. Nacque così il duello giudiziario che, dopo la conversione dei Germani al cristianesimo, assunse il valore religioso di “giudizio di Dio”, od ordalia, non essendo concepibile che una causa iniqua trionfasse con la forza delle armi, contro il volere divino. Ma la Chiesa si oppose presto a questa pratica: nel Concilio di Valenza (855) il duello fu ufficialmente condannato e i duellanti furono considerati assassini, se vincitori, e suicidi se vinti. Nonostante questo e altri anatemi, il duello s'impose, radicandosi nel costume ed estendendosi nell'uso dai nobili alle altre classi sociali: dal sec. XII, in Francia il duello fu adottato non più soltanto da patrizi e uomini liberi (a cavallo, con armi da guerra) ma anche da servi (a piedi, con scudo e bastone). Il duello giudiziario decadde soltanto con lo sviluppo delle istituzioni dello Stato e con l'evoluzione del diritto, che mise altri mezzi di prova a disposizione dei contendenti e contribuì, contemporaneamente, a rafforzare l'autorità della giustizia. Il duello cavalleresco fu invece lo scontro o sfida fra due cavalieri o fra gruppi di cavalieri medievali, per ragioni militari, o d'onore, di prestigio, ecc. Materia di vasta letteratura, esso diventò in epoca moderna una forma diffusa per l'affermazione del “punto d'onore”, cioè per l'offesa (oggi diffamazione) portata all'onore di una persona. L'offeso sceglieva due padrini (il secondo e il testimone), incaricati di accertare se l'offesa fosse semplice, grave o atroce. Esaurito il tentativo di conciliazione da parte dei padrini, all'offeso spettava la scelta delle armi (sciabola=offesa semplice; spada=offesa grave; pistola=offesa atroce). Fissate le distanze e le regole, il duello aveva luogo. Un forte movimento antiduellistico laico (la Chiesa aveva già scomunicato duellanti, padrini e perfino spettatori dal tempo del Concilio di Trento) sorse sul finire del secolo scorso, quando ormai il duello era in decadenza dappertutto. Sono tuttavia rimasti famosi alcuni duelli mortali dell'Ottocento, come quelli in cui persero la vita il poeta Puškin e il deputato Felice Cavallotti. Caduto in discredito o in ridicolo, il duello è limitato oggi a casi sporadici, ed è ancora in uso tra i giovani di alcune associazioni studentesche della Germania.

Diritto

Il codice penale Rocco del 1930 puniva il duello come delitto ritenendolo una forma di tutela arbitraria delle proprie ragioni. Le norme in materia, nel corso della loro vigenza, hanno trovato applicazione solo in rarissimi casi, in quanto non si trattava di un reato commesso di frequente. Era punito con la multa da 40.000 a 400.000 lire per chi provocava altri a duello, anche se la sfida non veniva accolta, sempre che il duello non fosse avvenuto (art. 394 c.p.). Se la sfida era accettata ma il duello non avveniva, soggiaceva alla stessa pena colui che aveva accettato. Il delitto era aggravato per il duellante che fosse stato causa ingiusta e determinante del fatto (la pena in questo caso era raddoppiata). Alla stessa pena erano sottoposti i portatori di sfida. Quando veniva fatto uso delle armi, per il solo fatto dello svolgimento del duello, anche se non si verificavano lesioni personali, si applicava la pena della reclusione fino a 6 mesi o la multa da 100.000 lire a 2 milioni (art. 396 c.p.); se poi dal duello derivava una lesione personale si applicava la reclusione fino a 2 anni, mentre se derivava la morte di un duellante si applicava la reclusione da 1 a 5 anni. Anche questo delitto era aggravato per il duellante che fosse stato causa ingiusta e determinante del fatto e per il duellante che non avesse avuto parte nel fatto causa del duello e si fosse battuto al posto del diretto interessato. Invece di queste norme si applicavano le disposizioni relative all'omicidio e alla lesione personale quando il duello si svolgeva senza l'assistenza dei padrini e senza che questi avessero stabilito le regole della lotta, se si combatteva con armi diverse o armi di precisione o a più colpi e se era espressamente stabilito che uno dei duellanti dovesse rimanere ucciso. Il codice prevedeva, inoltre, che fosse punito con la reclusione fino a 3 mesi chi pubblicamente avesse offeso una persona perché non aveva sfidato o non aveva accettato la sfida o non si era battuta a duello. Alla stessa pena soggiaceva chi facendo mostra del suo disprezzo incitava altri a duello. Il reato è stato cancellato dal nostro ordinamento giuridico, in quanto ritenuto anacronistico, dalla L. 25 giugno 1999, n. 205.

Quiz

Mettiti alla prova!

Testa la tua conoscenza e quella dei tuoi amici.

Fai il quiz ora