ratìfica

sf. (pl. -che) [sec. XIX; da ratificare]. Nel diritto privato, la dichiarazione con cui l'interessato dà validità a un contratto concluso da un rappresentante senza poteri. Viene perciò considerata una “procura successiva”, senza la quale il negozio rimarrebbe invalido perché contratto da un rappresentante senza poteri (vedi anche rappresentanza). La ratifica ha effetti retroattivi salvo i diritti che i terzi abbiano acquistato in precedenza. Colui, però, che ha contrattato come rappresentante e il terzo contraente possono, d'accordo, sciogliere il contratto prima della ratifica. Se poi il contratto non viene ratificato, colui che si è qualificato rappresentante senza averne i poteri è responsabile del danno che il terzo contraente subisce per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto. § Nel diritto amministrativo, la ratifica è l'atto col quale si tende a eliminare un vizio da un atto amministrativo invalido. È quindi una forma di “convalida” dell'atto amministrativo. § Nel diritto internazionale, approvazione di un accordo già stipulato e siglato, da parte degli organi costituzionali chiamati nelle singole Costituzioni degli Stati a dare all'accordo una sanzione definitiva. La ratifica compete di norma al capo dello Stato e l'atto è contenuto in un documento detto “strumento di ratifica”. Se l'accordo è bilaterale si procede allo scambio delle ratifiche; se plurilaterale, lo strumento di ratifica viene depositato presso il Ministero degli Esteri di uno degli Stati firmatari (deposito delle ratifiche) o presso un organismo internazionale. Non sono soggetti a ratifica alcuni accordi particolari: convenzioni di armistizio, di tregua, capitolazioni delle forze armate, accordi tecnici, che fanno parte di un accordo globale. In Italia la ratifica degli accordi compete al capo dello Stato, previa autorizzazione del Parlamento. § Nel diritto romano, manifestazione di volontà diretta a dar valore a una precedente, nulla per qualche motivo. Nel diritto giustinianeo, la ratifica ha effetto retroattivo, senza pregiudizio dei diritti eventualmente acquisiti da terzi.