litisconsòrzio

sm. [sec. XX; da litisconsorte]. Nel diritto processuale civile, l'esistenza di una pluralità di parti nel processo sia come attori (litisconsorzio attivo),sia come convenuti (litisconsorzio passivo), sia come attori e convenuti (litisconsorzio misto). Nel litisconsorzio lo stesso giudice risolve una controversia tra tutte le parti interessate evitando così la possibilità che vi siano decisioni contraddittorie. Si ha litisconsorzio necessario quando per la pronuncia della sentenza devono essere convenute tutte le parti interessate poiché il rapporto sostanziale è unico rispetto a più soggetti (art. 102 Codice di Procedura Civile). Esempi di litisconsorzio necessario si hanno nei giudizi di scioglimento della comunione e di divisione ereditaria, ai quali debbono partecipare tutti gli interessati. Litisconsorzio facoltativo si ha quando per la pronuncia della sentenza possono agire o essere convenute più parti (art. 103 Codice di Procedura Civile) poiché tra le domande esiste una connessione derivante da ciò che si chiede (oggetto) o dal fatto giuridico su cui si basa la domanda (titolo).

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