sfratto

Indice

Lessico

sm. [sec. XVII; da sfrattare].

1) Azione dello sfrattare o dell'essere sfrattato: il giudice non convalidò lo sfratto.

2) Gioco della palla che si disputa lanciando la sfera il più lontano possibile in modo che l'avversario debba retrocedere sino a essere sfrattato dal suo terreno di gioco. Le squadre sono di 5 giocatori che disputano due tempi di 20 minuti ciascuno. La palla ha un peso di 1,5 kg ca. e una circonferenza di 60 cm ca.; il campo di gioco è di 100 x 25-30 m ed è diviso da una linea mediana. Intorno alla superficie di gioco deve essere lasciata libera una fascia di terreno di oltre 6 m dalle linee laterali e di 30 da quelle di fondo: la superficie necessaria diventa quindi di 160 x 45 m circa. Esistono varianti del gioco quali lo sfratto con palla al balzo, lo sfratto con palla a disco, lo sfratto con palla vibrata, lo sfratto con palla spinta. È uno dei giochi dell'antica Grecia rilanciato poi dai tedeschi con il nome di grenzball verso il 1800.

Diritto

Quando lo sfratto è intimato per mancato pagamento la legge prescrive che il locatore o il suo procuratore deve attestare in giudizio che la morosità persiste, dopo di che non si ha pronuncia di risoluzione, ma semplice convalida, subordinata eventualmente a cauzione. Nel procedimento di convalida si distinguono due fasi: quella relativa alla convalida propriamente detta e quella riguardante l'opposizione del conduttore. Oggetto della prima fase è la convalida dell'intimazione di licenza per finita locazione, cioè il controllo sulla sua legittimità: il giudice deve verificare se ricorrano le condizioni di ammissibilità del procedimento di sfratto. La seconda fase è in sostanza il giudizio ordinario di sfratto, reso necessario dalla contestazione del convenuto: in questo giudizio, l'attore deve dar prova del suo diritto alla riconsegna, il convenuto dei fatti su cui si fondano le sue eccezioni. L'art. 34 dalla legge n. 1222 (9 dicembre 1998), contenente norme per la graduazione degli sfratti, ha stabilito l'istituzione, presso ogni capoluogo di provincia, di una commissione composta dal prefetto, dal questore, dai sindaci dei comuni interessati, da un magistrato designato dalla prefettura circondariale, dai rappresentanti delle organizzazioni degli inquilini e dei proprietari, con il compito in particolare di: esprimere pareri per la concessione della forza pubblica per l'esecuzione degli sfratti; raccogliere le istanze di graduazione degli sfratti dei cittadini in possesso di determinati requisiti (età superiore ai 65 anni, handicap, iscrizione nelle liste di mobilità ecc.); raccogliere le domande dei cittadini sottoposti a sfratto per l'assegnazione di alloggi disponibili di edilizia residenziale pubblica o di enti previdenziali e assicurativi e predisporre una graduatoria permanente degli aventi diritto; acquisire informazioni sulla disponibilità di alloggi destinati per legge ai cittadini sottoposti a sfratto.

Trovi questo termine anche in:

Quiz

Mettiti alla prova!

Testa la tua conoscenza e quella dei tuoi amici.

Fai il quiz ora