nell'uso amministrativo e burocratico, catalogo in cui sono riportati ordinatamente dati e informazioni varie (pratiche, documenti, cifre, ecc.).

Cenni storici

Titoli esecutivi, di antica formazione, ormai senza grande importanza: obbligano alcuni soggetti a pagare determinate somme a certi enti pubblici. Il sistema dei ruoli era una caratteristica della legislazione napoletana, ma nel Regno d'Italia furono mantenuti in vigore anche titoli esecutivi analoghi esistenti in altre legislazioni dell'Italia preunitaria a favore dello Stato Pontificio e di altri Stati, quali il Granducato di Toscana, il Regno Lombardo-Veneto, ecc. Di questi antichi ordinamenti il Codice del 1910 mantenne in vigore le parti “riguardanti le norme di conservazione, voltura, rinnovazione ed efficacia dei ruoli esecutivi, per la riscossione dei cespiti nobiliari”.

Diritto civile

Nel processo civile, è il primo atto di parte successivo alla notifica della citazione. L'iscrizione a ruolo è fatta dalla parte che prima si costituisce, in genere l'attore, ma a volte anche il convenuto. Consiste nella presentazione al cancelliere della richiesta scritta (la cosiddetta nota di iscrizione a ruolo) di porre la causa sul ruolo dell'ufficio giudiziario e del magistrato competente. L'iscrizione a ruolo è accompagnata da un deposito in denaro.

Diritto amministrativo

Atto amministrativo formato dall'amministrazione finanziaria e reso esecutivo dall'intendente di finanza. Il ruolo dei contribuenti è il titolo in base al quale lo Stato riscuote le imposte dirette attraverso gli uffici distrettuali delle imposte. Il ruolo è costituito dall'elenco dei contribuenti indicati con le loro generalità, domicilio fiscale e ammontare dell'imposta. Il ruolo è principale, se riguarda i redditi dichiarati dal contribuente relativamente all'anno precedente; suppletivo, se riguarda le imposte dovute per i redditi degli anni anteriori.

Diritto pubblico

Ordinamento del personale di un ente pubblico, relativo sia al suo stato giuridico sia a quello economico. Il ruolo organico determina il numero, la carriera e il trattamento economico degli impiegati statali e degli altri dipendenti pubblici. Ogni pubblica amministrazione ha un suo ruolo organico (o pianta organica) del personale, comprensivo appunto degli impiegati in ruolo. Questi, a differenza degli impiegati non di ruolo, sono assunti previo concorso e usufruiscono di un posto stabile e permanente. L'organico del personale delle amministrazioni dello Stato può essere modificato solo per legge (art. 97 Costituzione), mentre quello degli altri enti pubblici anche con regolamenti dei singoli enti dotati di autonomia.

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