Lessico

Sm. [sec. XIII; dal latino incendĭum, da incendĕre, incendiare]. Combustione di materiali infiammabili a carattere distruttivo e inaspettato: l'incendio di un bosco, di un magazzino; appiccare, domare un incendio; incendio doloso, provocato deliberatamente; fig., scatenamento di passione, di entusiasmo: “per ogni sua vena / alto incendio d'amor subito corse” (Chiabrera).

Sviluppo degli incendi

L'emissione di fiamme e fumo e il pericolo di esplosioni dipendono dalla natura delle sostanze in combustione, dall'apporto di comburente (aria), dal calore sviluppato. I danni provocati da un incendio si risolvono generalmente nella perdita del materiale infiammato, nella distruzione completa o parziale dei locali dove si è sviluppato. I pericoli per le persone sono, oltre l'ustione diretta, il soffocamento per i fumi e l'avvelenamento per le sostanze tossiche sviluppabili. Le cause sono da imputarsi principalmente a negligenza e secondariamente a cattiva installazione di impianti, ad autocombustione, a dolosità, a incidenti di altra natura (per esempio incidenti stradali, terremoti, come a San Francisco nel 1906) a seguito dei quali si possono verificare le condizioni necessarie per lo scoppio di un incendio. Affrontando in dettaglio i danni derivanti dai prodotti della combustione, sono state elaborate in materia diverse classificazioni, ma è sufficiente suddividere i prodotti in questione in tre gruppi: il calore, i gas tossici, i fumi. Il calore, che determina un forte stress sulle persone che vi sono esposte, diminuendone le capacità di resistenza fisica, provoca sulle strutture degli edifici, già a basse temperature, deformazioni tali da generare sollecitazioni alle quali, in generale, non è previsto che le strutture resistano. Con il crescere della temperatura, poi, entrano in crisi i singoli elementi portanti, per disgregazione (sgretolamento del conglomerato cementizio) o per abbattimento delle capacità di resistenza dei materiali (rammollimento dell'acciaio), con conseguente rischio di crollo. La temperatura massima sviluppata nella combustione non è uguale per tutte le sostanze, ma varia notevolmente tra i combustibili: si passa dai 1200 °C del legno secco ai 1800 °C del petrolio, ai 2600 °C dell'acetilene; di conseguenza anche il calore prodotto durante la combustione varia con analoga evidenza. I gas tossici sono troppo spesso trascurati in rapporto al loro effettivo pericolo, sia per gli effetti letali che hanno sugli individui, sia per l'azione aggressiva che esercitano sugli elementi strutturali, anche laddove il calore non ha provocato eccessivi danni: per esempio, la combustione del cloruro di polivinile (PVC) dà luogo a gas che aggrediscono le strutture e gli utensili metallici, fino alle armature di acciaio annegate nel conglomerato cementizio, rendendoli anche inutilizzabili. Anche i fumi costituiscono un pericolo non trascurabile; li distinguiamo dai gas in quanto il fumo è formato da particelle solide, finissimamente suddivise, che i flussi di aria e gas caldi disperdono nell'atmosfera circostante. La loro pericolosità risiede soprattutto nel fatto che nascondono alla vista le vie di fuga e, insieme ai gas, sono uno degli elementi di più difficile controllo in quanto si sviluppano velocemente e fin dalle prime fasi dell'incendio.

Il comportamento dei materiali negli incendi

Il concetto di comportamento al fuoco richiama quelli di resistenza al fuoco e di reazione al fuoco. Per resistenza al fuoco di un elemento strutturale si intende la capacità dell'elemento stesso di mantenere, sotto l'azione di un incendio convenzionale e per un tempo predeterminato, le proprie caratteristiche di: stabilità (caratteristica "R"); impermeabilità ai fumi (caratteristica "E"); isolamento termico (caratteristica "I"). Per esempio: una trave R 180 mantiene le proprie caratteristiche portanti per 180 minuti; una porta RE 30 potrà essere installata a protezione di una camera in cui non si debba avere propagazione di fumo per almeno 30 minuti; un muro tagliafuoco REI 120 sarà impermeabile ai fumi e isolerà termicamente due ambienti per almeno due ore. La reazione al fuoco di un elemento è indicativa della propensione di questo elemento a partecipare a un incendio. In particolare, negli ambienti in cui è necessario abbattere il rischio che un piccolo innesco dia luogo a un principio di incendio – si pensi ai teatri o agli ospedali, dove anche il solo allarme potrebbe avere conseguenze drammatiche per le persone presenti – si cerca di installare materiali di rivestimento o arredo che, soggetti a piccoli inneschi, non diano luogo all'incendio ma abbiano un comportamento autoestinguente, ossia per i quali una volta rimosso l'innesco cessi la combustione. Le norme italiane, e in particolare il decreto ministeriale 26 giugno 1984, a questo proposito, pongono nella classe 0 le sostanze incombustibili (materiali lapidei, gesso, metalli) e nella classe 1 quei materiali combustibili che, adeguatamente trattati, superano nel modo migliore alcune prove standard. Le classi superiori, di conseguenza, indicheranno un comportamento peggiore.

Prevenzione degli incendi

Al fine di evitare o ridurre al minimo i danni relativi a un incendio è necessaria, in primo luogo, la difesa preventiva che consiste nel rimuovere le possibili cause di incendio, nell'adozione di particolari criteri, nell'applicazione di sistemi di sorveglianza automatica (allarmi) o umana e di impianti antincendi. Esempi di applicazione del primo criterio sono l'adozione di valvole fusibili anticortocircuito nei circuiti elettrici, il divieto di fumare e accendere fuochi in locali o ambienti particolari, per esempio boschi, ecc. Nella costruzione di edifici industriali occorre prevedere locali di facile accessibilità, isolabili dagli altri, rapidamente evacuabili, fabbricati con materiali idonei; quando necessario, si adottano muri e porte tagliafuoco che resistono rispettivamente otto e tre ore alle fiamme; nei magazzini si dispongono le merci in maniera opportuna per l'intervento del caso. Nei progetti urbanistici e di grandi complessi industriali si provvede, inoltre, a stendere reti idriche con prese per l'attacco di lance di idrante a intervalli di 80 e 200 m secondo la probabilità di incendio; si distanziano dagli altri gli edifici nei quali si svolgono attività pericolose. La prevenzione va estesa anche ai mezzi di trasporto: nei veicoli di più limitate dimensioni, come le autovetture, si introducono apposite paratie parafiamma tra motore e abitacolo, si colloca il serbatoio lontano dal motore e nella posizione che più lo preservi da incendi causati da incidenti (non mancano realizzazioni di serbatoi di sicurezza tipo Autodelta), si consiglia l'adozione di estintori quali accessori fissi. Nei veicoli di maggiori dimensioni si seguono criteri diversi secondo le necessità, ma che non differiscono da quelli generali; nelle navi, per esempio, le norme di prevenzione e delimitazione degli incendi sono stabilite da precisi regolamenti: si dispongono apposite paratie parafiamma a intervalli di 30-40 m; si impiegano materiali quanto più possibile ininfiammabili sia per gli arredi sia per le divisioni antincendio; si introducono impianti fissi di spegnimento e segnalazione, spesso automatici, e infine, oltre a un'ampia dotazione di estintori e altri accessori, vi è un sistema di pompe per il prelievo di acqua esterna, che poi viene usata per lo spegnimento.

Impianti antincendio

Sono di due tipi, quelli che si limitano a segnalare la presenza di incendi e quelli che, oltre a ciò, intervengono automaticamente nell'estinzione. Elementi centrali ed essenziali di ciascun impianto automatico sono i rivelatori di incendio che possono entrare in funzione o a una temperatura prefissata, o quando si verifica un brusco innalzamento della stessa, o quando nel locale vi sia forte sviluppo di fumo o radiazione luminosa e infrarossa. I rivelatori di incendio possono mettere in funzione semplici sirene o dispositivi capaci di trasmettere messaggi preregistrati al più vicino comando di vigili del fuoco oppure aprire le valvole per l'invio nell'ambiente della sostanza antincendio. Il tipo più famoso di impianto automatico, che dal sec. XIX, quando venne impiegato nelle filande, ha subito miglioramenti tali da farlo considerare il sistema più perfetto di protezione, è costituito da una serie di estintori automatici a pioggia (sprinklers) che, collegati a una rete idrica, coprono l'intera superficie del locale o dell'edificio da proteggere. Ciascun getto (o testa) si apre separatamente dagli altri pilotato da un rivelatore di incendio e, mentre inizia a irrorare la sostanza antincendio, mette in funzione un sistema di allarme. Lo spegnimento degli incendi, sia diretto sia automatico, si basa su tre principi: separare il combustibile dal comburente; raffreddare bruscamente le sostanze in combustione in maniera da interrompere la reazione di ossidazione; diluire l'ossigeno dell'aria al di sotto della percentuale minima necessaria alla combustione (o come nel caso del serbatoio Autodelta nel diluire il combustibile con una sostanza che lo rende inerte). Le tecniche e le sostanze impiegate sono quindi tali da compiere una o più funzioni delle precedenti e si adattano ai vari tipi di materiali. L'acqua agisce per raffreddamento e pressione: si usa per combustibili solidi come legno, gomma, carta, ecc.; viene spruzzata da apposite lance di idrante a grande pressione e distanza. La schiuma d'acqua agisce per separazione dell'aria e del combustibile e si impiega per combustibili liquidi come petrolio, alcol, solventi, vernici; viene irrorata da appositi estintori. L'anidride carbonica (CO2) agisce per diluizione dell'aria e raffreddamento e si deposita sotto forma di neve; è adatta, insieme con i gas inerti (elio, azoto, vapore acqueo), a spegnere incendi in presenza di corrente elettrica. Le polveri chimiche, come bicarbonato di potassio e di sodio, intervengono nella reazione stessa di ossidazione; vengono soffiate alla radice della fiamma tramite getto di azoto. La dolomite, la grafite e altre polveri inerti sono l'unico mezzo per spegnere l'incendio di metalli quali sodio, titanio, uranio, magnesio, polvere di alluminio, potassio, ecc. I liquidi alogenati, come clorobromo, metano, cloruro di metile, ecc., intervengono anch'essi nel meccanismo chimico di ossidazione ma, sviluppando gas tossici, vengono impiegati solo quando, come su aerei, auto da corsa, occorre sfruttare soprattutto il basso peso oppure in presenza di incendi di particolari prodotti chimici. Ciascun tipo di incendio viene affrontato con tecniche idonee dalle squadre antincendio che posseggono, oltre agli apparecchi per diffondere le sostanze di cui sopra, di mezzi di trasporto rapidi e particolari (autopompe, aerei cisterna per lo spegnimento dei boschi mediante la tecnica della bomba d'acqua), di mezzi di evacuazione (autoscale, teli, ecc.) e attrezzi e strumenti di intervento diversi: asce, picconi, coperte di amianto, estintori, ecc.

Gli incendi in miniera e nei pozzi petroliferi

Particolare gravità rivestono gli incendi in miniera (nel giacimento o nel sotterraneo) e nei pozzi petroliferi. Gli incendi nel giacimento o nelle ripiene di miniere di carbone, zolfo, pirite, avvengono per fenomeni di ossidazione, dapprima lenta, poi con grande sviluppo di calore e di gas. Per prevenirli si controllano i circuiti di ventilazione, la temperatura ambiente, la presenza di gas, ecc.; lo spegnimento, laborioso e lungo, si ottiene chiudendo ogni afflusso d'aria alla zona dell'incendio mediante colate di fango o asportando fette di giacimento e sostituendole con ripiena costipata. Gli incendi nel sotterraneo avvengono per combustione casuale improvvisa di sostanze infiammabili, quali il grisou, per cortocircuiti elettrici, fiamme libere, scoppi di mine, ecc. Nelle gallerie valgono i tradizionali mezzi di prevenzione di incendio; per spegnere l'incendio si provvede all'immediata manovra di chiusura del circuito di ventilazione, di porte tagliafuoco, di gallerie e di fornelli, questi con idonee murature, e inoltre a innaffiamenti e scistificazione. L'incendio di un pozzo petrolifero, raramente accidentale, è generalmente conseguenza di un'eruzione libera per cui nei pozzi sono installati idonei prevenitori. Metodi di spegnimento sono: far saltare la bocca del pozzo con una forte carica di esplosivo; se brucia solo gas, dirigere sul fuoco getti di vapor d'acqua, se brucia petrolio, getti di gas inerti; se il pozzo è inavvicinabile fare un foro di sonda che in profondità comunichi col pozzo incendiato e iniettarvi grandi quantità di fango. Lo spegnimento dei pozzi di idrocarburi richiede personale altamente specializzato e non di rado parecchi giorni, se non settimane.

Diritto

Il Codice Civile contempla i casi d'incendio di cosa locata: l'inquilino risponde dei danni subiti dalla cosa a lui affidata in locazione, salvo che non provi che i fatti non sono a lui imputabili. Qualora la cosa distrutta o danneggiata sia stata assicurata, la responsabilità dell'inquilino è limitata alla differenza fra l'indennità versata dall'assicurazione e il danno effettivamente subito dal proprietario. In diritto penale, chiunque cagiona incendi è punito con la reclusione. La disposizione si applica anche a chi abbia incendiato cose proprie se da ciò deriva pericolo per l'incolumità pubblica. La pena è aumentata dal giudice fino a un terzo, rispetto a quella edittale, se il fatto è commesso su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro dipendenze, su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, o su miniere, cave, sorgenti o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque, su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili, su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili. Tra le circostanze aggravanti del reato di incendio sopra citate il Codice Penale prevedeva anche l'ipotesi di incendio di boschi, selve e foreste; dal 2000, però, la fattispecie costituisce reato a sé stante: la legge 6 ottobre 2000, n. 275, e successivamente le norme contenute nella legge 21 novembre 2000, n. 353, hanno introdotto nel nostro ordinamento il reato di incendio boschivo. La norma incriminatrice punisce con la reclusione da quattro a dieci anni chiunque cagiona un incendio su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui. Se l'incendio è cagionato per colpa si applica la pena della reclusione. Le pene vengono aumentate dal giudice fino a un terzo, se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette; sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente (art. 423-bis c.p.). Diverso e minore reato è il danneggiamento della cosa altrui mediante incendio (art. 424 c.p.).

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