Lessico

sf. [sec. XVI; dal latino estinctío-ōnis].

1) Atto ed effetto dell'estinguere e dell'estinguersi. In particolare, annullamento o cancellazione di un atto giuridico. Fig., l'affievolirsi di sentimenti, di passioni. In biologia, processo che conduce alla scomparsa di specie viventi.

2) In psicologia, estinzione sperimentale, nel condizionamento, processo per il quale si ha una progressiva diminuzione di una risposta condizionata se essa viene ripetuta senza essere seguita da stimolo incondizionato o rinforzo.

3) In fisica: A) assorbimento di una radiazione nell'attraversamento di un mezzo. Estinzione atmosferica, assorbimento della luce, proveniente dallo spazio esterno, nell'atmosfera terrestre. Coefficiente di estinzione, sinonimo di coefficiente di assorbimento. B) Nel fenomeno della polarizzazione della luce, per estinzione si intende l'annullarsi dell'intensità di un fascio luminoso che attraversi successivamente due polarizzatori incrociati; equivalentemente, si parla di estinzione nell'annullamento di un fascio luminoso totalmente polarizzato che attraversi un polarizzatore disposto opportunamente secondo una direzione, detta appunto di estinzione.

Diritto

Estinzione della causa, a norma del Codice di Procedura Civile il processo si estingue: in caso d'interruzione, qualora non venga riassunto nel termine perentorio di sei mesi dal provvedimento che ha disposto l'interruzione; per rinuncia agli atti del giudizio quando questa sia accettata dalle altre parti che potrebbero avere interesse alla prosecuzione della causa; per inattività delle parti, qualora queste non si presentino all'udienza per due volte consecutive. L'estinzione della causa non estingue tuttavia la relativa azione. Essa rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze parziali che siano state pronunziate nel corso del giudizio e quelle che regolano la competenza. Le prove raccolte verranno valutate dal giudice con prudenza, mentre le spese del processo sono a carico delle parti che le hanno anticipate. § Estinzione delle obbligazioni, ne sono causa fatti o atti che hanno l'effetto giuridico di far cessare il rapporto obbligatorio: il pagamento, la remissione, la novazione, la compensazione, la sopraggiunta impossibilità non imputabile al debitore; la prescrizione del diritto del creditore.§ Estinzione del reato, sono cause estintive del reato la morte del reo, l'amnistia, la remissione della querela (non irrevocabile), la prescrizione, l'oblazione (nelle contravvenzioni), la fine del periodo di prova nella sospensione condizionale della pena, il perdono giudiziale (per i minori), l'esito positivo dell'osservazione in prova disposta a carico del minore.

Diritto internazionale

Estinzione dei trattati, la cessazione dell'efficacia delle norme stabilite in un accordo internazionale. Può essere: totale, se si estende a tutti gli Stati firmatari oppure abroga tutto il complesso di norme in esso contenute; parziale, se riguarda solo lo Stato che recede dall'accordo o abroga solo alcune delle norme in esso vigenti. Cause dell'estinzione possono essere: ipso iure, cioè tali che agiscono direttamente (per esempio, nuovo accordo abrogativo del precedente, scadenza del termine, estinzione di uno dei soggetti in trattati bilaterali, ecc.); cause indirette, quali la mancata esecuzione da parte di uno dei firmatari degli obblighi assunti o le mutate circostanze.

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