fòrmula (diritto)

Guarda l'indice

espressione che deve essere usata ritualmente nel compimento di determinati atti giudiziari, perché l'efficacia di questi potrebbe essere inficiata se la formula non venisse adoperata nei modi e nella forma prescritti.

Diritto romano

Schema di giudizio, predisposto dal pretore e accettato dalle parti al termine della fase del processo formulare che si svolgeva davanti al magistrato. La formula si apriva con l'indicazione del giudice privato scelto dalle parti e continuava con la traccia per lo svolgimento del dibattito e con gli elementi per decidere la controversia. Clausole ricorrenti erano: l'enunciazione della pretesa fatta valere dall'attore e l'attribuzione al giudice del potere di condannare o assolvere il convenuto. Nei contratti consensuali figurava anche la situazione che costituiva il presupposto della controversia; nei giudizi divisori veniva inserita la clausola secondo cui si attribuiva al giudice il potere di assegnare alle parti singole cose o frazioni di esse (adiudicatio): un'altra clausola, di probabile larga applicazione, era l'eccezione.

Diritto moderno

Formula esecutiva, il comando apposto in calce alle sentenze e agli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria perché siano fatti valere come titoli per l'esecuzione forzata. § Formula del giuramento, la frase che i testimoni, le parti, o i periti sono tenuti a pronunciare quando depongono sotto giuramento in un giudizio. Ai testimoni, nei processi penali, viene letta la formula : “consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza” (art. 497 Codice Procedura Penale); nei processi civili la formula che deve pronunciare chi viene chiamato a giurare è la seguente: “consapevole della responsabilità che col giuramento assumo, giuro...” e continua ripetendo le parole della formula sulla quale è stato chiamato a giurare (art. 238 Codice Procedura Civile).