Introduzione

Nel diritto privato, è definito fatto giuridico ogni accadimento naturale e umano, al verificarsi del quale l'ordinamento ricolleghi la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto giuridico. Il singolo fatto o la pluralità di fatti da cui la norma di legge fa derivare un effetto giuridico è detto fattispecie. Nell'ambito dei fatti giuridici è necessario distinguere i fatti naturali (nascita, morte, alluvione ecc.) dagliatti giuridici, che sono tutti i comportamenti posti in essere da un soggetto, che rivestono rilevanza giuridica. Si distinguono in due grandi categorie: gli atti leciti, cioè consentiti dal nostro ordinamento; gli atti illeciti, cioè contrari a una norma giuridica, e in quanto tali sanzionati dalla legge.

Fra gli atti leciti si distinguono:

a) le operazioni, dette anche atti materiali o comportamenti, che consistono in mere modificazioni della realtà, come ad es., l'apprensione di un bene;
b) le dichiarazioni, che sono atti diretti a comunicare ad altri soggetti il proprio pensiero o la volontà.

La categoria che ha maggiore rilevanza fra le dichiarazioni è costituita dai negozi giuridici. Riguardo al loro contenuto gli atti giuridici possono consistere in un atteggiamento positivo, cioè in un fare; o in un atteggiamento negativo, un non fare (e in questo caso si parlerà di omissioni); o nel tollerare l'attività di un altro soggetto (ad es., il passaggio del vicino sul proprio terreno dando luogo a una servitù di passaggio).

Gli atti giuridici prendono il nome di 'atti dovuti' quando il soggetto non è libero di compierli o meno, ma ha il dovere di adempierli. Tale dovere può essere previsto dalla legge, come nel caso del codice penale, o da un rapporto negoziale con l'altro soggetto (ad es., il dovere derivante dal matrimonio di mantenere il coniuge), o da una precedente attività pericolosa (ad es., l'obbligo di recintare una escavazione), o anche da un provvedimento emesso dalla pubblica autorità (ad es., ottemperare a una sentenza del giudice).