La retrocessione

A tutela del diritto del proprietario espropriato è posto l’istituto giuridico della retrocessione che, in ipotesi di mancata o parziale utilizzazione del bene espropriato, consente al proprietario stesso di ottenerne la restituzione. In particolare, nel caso in cui l’opera pubblica o di pubblica utilità non sia stata realizzata od iniziata entro il termine di 10 anni dalla data di esecuzione del decreto di esproprio – nonché qualora ne risulti l’impossibilità dell’esecuzione – il proprietario espropriato può chiedere l’accertamento della decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e la restituzione del bene espropriato, oltre al pagamento di una somma a titolo di indennità (cosiddetta retrocessione totale). Nel caso in cui invece l’opera sia stata realizzata l’espropriato potrà domandare, mediante un apposito procedimento, la restituzione della parte del bene, già di sua proprietà, eventualmente non utilizzata (cosiddetta retrocessione parziale).