Il passaporto

È il documento che consente al suo titolare di espatriare (non è necessario per entrare nei Paesi aderenti all'UE). Poiché elimina i limiti posti dalla legge alla facoltà di varcare i confini si ritiene che rientri nella categoria dell'autorizzazione. Per ottenerne il rilascio occorre inoltrare al questore del capoluogo di residenza apposita domanda (compilata su modulo prestampato fornito dalla questura). Il passaporto non può essere rilasciato:

- a coloro che, essendo sottoposti alla potestà dei genitori o alla potestà tutoria, non abbiano ricevuto assenso dei genitori o del tutore o del giudice tutelare;

- a coloro che siano sottoposti a una misura di sicurezza detentiva o di prevenzione o nei cui confronti penda procedimento penale per un reato per il quale la legge prevede l'emissione del mandato di cattura, salvo nullaosta della competente autorità giudiziaria;

­- a coloro che risultano obbligati al servizio militare di leva o per i quali il ministero della difesa non abbia acconsentito al rilascio del passaporto;

­- ai genitori che, avendo prole minore di 18 anni e non essendo separati né divorziati, non si siano rilasciati reciproco assenso;

­- ai genitori che abbiano prole minore di 18 anni e siano celibi, nubili, separati legalmente, divorziati o vedovi, in assenza dell'autorizzazione del giudice tutelare del luogo di residenza del minore. Il rifiuto al rilascio del passaporto può essere impugnato dinanzi al TAR. Il passaporto ha validità per 5 anni dalla data di rilascio, ma, per utilizzarlo nell'espatrio, il titolare deve ogni anno applicare una marca da bollo e farla annullare dall'ufficio postale.