Lessico

sm. [sec. XIV; dal latino datíonis, propr. il consegnare]. Imposta indiretta che colpisce le merci introdotte in un comune (dazio interno) o da uno Stato in un altro (dazi esterni o doganali).

Dazi interni

Furono usati assai largamente in passato e subirono storicamente una lunga evoluzione. Si possono ritrovare esempi di dazi fin dai tempi più antichi: in epoca romana servirono soprattutto a fornire i fondi alle casse delle città, prima fra tutte la capitale. In epoca carolingia e ancor più in quella comunale fiorirono le imposte sul commercio, gravanti sia sugli scambi che avvenivano nei mercati, sia sui transiti delle merci, con riscossione agli approdi marini, fluviali, lacustri, sui ponti, alle porte delle città. In seguito, il passaggio da un'economia di tipo chiuso a un'epoca di fiorenti commerci interni e internazionali favorì il sorgere di un vero e proprio sistema doganale. Accanto a tutti i vecchi “diritti di mercato” che assunsero l'aspetto di tasse, cioè di controprestazioni obbligatorie per la richiesta di un servizio pubblico (uso di magazzini, pesi e misure, ecc.), si svilupparono i dazi percepiti per l'entrata e l'uscita delle merci dai confini di un territorio. Durante il periodo comunale i dazi ebbero uno scopo puramente fiscale, ma, nella successiva epoca delle signorie, dei principati e delle monarchie nazionali, si manifestò una progressiva evoluzione. Apparve evidente che, allo scopo di aiutare e difendere le attività esistenti in un territorio, occorreva eliminare il più possibile gli ostacoli che si frapponevano al commercio interno e, di contro, proteggere, con opportuni dazi doganali, le attività nazionali dalla concorrenza estera. Ed è così che alla fine del sec. XVIII vennero quasi ovunque soppresse le dogane interne, pur continuando a essere percepiti dazi comunali, con scopi puramente fiscali. Le finanze locali si fondavano da tempo su queste imposizioni che colpivano taluni principali beni di consumo al momento della loro introduzione nei comuni dotati di una cinta daziaria (comuni chiusi) o al momento in cui erano immessi nei negozi di vendita al minuto (comuni aperti). Benché i dazi interni alimentassero anche le finanze centrali, quasi tutte le autorità statali rinunciarono, nei sec. XIX e XX, ai pur alti gettiti, in favore delle finanze locali. In Italia tale riforma fu attuata nel 1923. Ma questo fu solo il primo passo sulla via dell'abolizione completa dei dazi interni a opera della maggior parte degli Stati moderni, che doveva avvenire di lì a poco. In Italia i dazi interni furono sostituiti nel 1930 dalle imposte comunali di consumo il cui regime di applicazione è stato modificato con l'introduzione (1973) dell'Imposta sul Valore Aggiunto.

Dazi doganali

A differenza dei dazi interni, i dazi doganali, pur subendo un processo di evoluzione temporale e passando attraverso fasi di più o meno accentuata applicazione, non persero mai la loro importanza, divenendo, nei tempi moderni, lo strumento principale della politica doganale e commerciale degli Stati. I dazi esterni o doganali si dividono in dazi d'importazione quando colpiscono le merci all'atto della loro introduzione nel territorio nazionale, dazi di esportazione che si applicano alle merci nazionali trasferite all'estero, dazi di transito gravanti su merci che attraversano il territorio di uno Stato. I dazi d'importazione sono i più importanti sia dal punto di vista economico sia da quello finanziario, mentre i dazi di esportazione, che non hanno mai raggiunto una grande diffusione, sono applicati, in casi eccezionali, su merci di importanza strategica e su opere d'arte, oppure da quei Paesi che godono di una posizione monopolistica nella produzione di certi beni. I dazi di transito, dopo aver rappresentato in passato una notevole risorsa finanziaria per le regioni attraversate dai flussi di merci, sono caduti in disuso e sono scomparsi quasi ovunque. Riguardo ai fini che si propongono, i dazi d'importazione si distinguono in fiscali, protettivi o economici, misti. I dazi fiscali hanno lo scopo di procurare entrate all'erario e in genere gravano su beni non prodotti all'interno. Sono invece protettivi i dazi che mirano a impedire o a limitare l'importazione di merci straniere, difendendo l'industria nazionale dalla concorrenza estera; essi costituiscono quindi uno strumento della politica commerciale di un Paese. Un caso particolare di dazio protettivo si ha con il dazio antidumping. I dazi misti sono quelli che perseguono contemporaneamente fini fiscali e fini protettivi. È detto compensatore un dazio che colpisce un prodotto finito nella stessa misura in cui colpisce la materia prima di cui è formato. Riguardo alle modalità di applicazione i dazi possono essere specifici e ad valorem; i primi sono commisurati all'unità di peso, di volume, di superficie, ecc. della merce importata. I secondi sono calcolati in base a una percentuale del valore della merce. I dazi specifici presentano il vantaggio di poter essere applicati più facilmente, rendendo difficili le evasioni, ma gravano egualmente su merci che, pur avendo medesime caratteristiche fisiche, sono di qualità diversa, senza contare che essi perdono di consistenza in presenza di svalutazione della moneta. I dazi ad valorem, che sono i più diffusi, gravano in misura proporzionale al valore delle merci ma danno luogo più facilmente alle evasioni, non essendo sempre facile per il fisco accertare il prezzo effettivo della merce. I dazi sono generali o autonomi se applicati a merci provenienti o destinate a Paesi con i quali non vigono trattati commerciali; convenzionali se applicati a merci provenienti o destinate a Paesi con i quali si siano stipulati trattati commerciali; preferenziali se applicati a merci provenienti da Paesi verso cui si suole usare un trattamento di favore; differenziali se applicati invece a merci provenienti da Paesi con i quali è in atto una “guerra” doganale. L'ammontare del dazio doganale è stabilito in base alla tariffa doganale, la quale comprende l'elenco delle merci soggette a dazio con l'indicazione delle rispettive aliquote. Dalla fine della II guerra mondiale è in atto in tutto il mondo un processo sempre più accentuato di liberalizzazione degli scambi e quindi di graduale soppressione dei dazi doganali. L'art. 9 del trattato istitutivo della Comunità Economica Europea (CEE) impone il divieto, per gli scambi di merci fra gli Stati membri, di dazio all'importazione e all'esportazione oltre che di qualsiasi altra tassa di effetto equivalente. Va qualificato come tassa di effetto equivalente a un dazio doganale ogni onere pecuniario che colpisca le merci in ragione del fatto che esse varcano la frontiera e che non rappresenti l'equa controprestazione di un servizio non obbligatorio effettivamente reso a un importatore o a un esportatore. Per quanto riguarda i rapporti commerciali con gli Stati non appartenenti alla CEE, gli art. 18 e seguenti del trattato prevedono la fissazione di una tariffa doganale comune (già denominata TDC ora TARIC) il cui importo, a partire dal 1970, è devoluto alla Comunità Europea a titolo di risorsa propria.

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