giudicato¹

Indice

agg. e sm. [sec. XIII; pp. di giudicare].

1) Agg., che è stato valutato; di persona o cosa che è stata sottoposta a giudizio.

2) Sm., nel linguaggio giuridico, il carattere definitivo di una sentenza. Secondo il Codice di Procedura Civile s'intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta a regolamento di competenza né ad appello né a ricorso per Cassazione né a revocazione perché viziata da errore di fatto o contraria ad altre sentenze precedenti aventi autorità di giudicato. A riprova dell'avvenuto passaggio in giudicato , il cancelliere certifica, nella copia notificata all'altra parte, che avverso la sentenza non sono stati proposti, nei termini di legge, appello, ricorso per Cassazione o istanza di revocazione (vedi anche cosa, diritto). Nel processo penale, l'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze. Se nonostante il passaggio in giudicato viene di nuovo iniziato un procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere. § La loc. in giudicato è entrata nel linguaggio comune col significato fig. di cosa scontata, nota a tutti: “era una cosa passata in giudicato ” (Redi).

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