Le società di persone

Nelle società di persone (società semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice) il gruppo dei soci è costantemente in primo piano: generalmente sono i soci ad amministrarla, e comunque i soci che non amministrano hanno diritto a ricevere dagli amministratori notizia sullo svolgimento degli affari sociali; i soci (tranne gli accomandanti nelle s.a.s.) rispondono personalmente e in maniera solidale e illimitata delle obbligazioni assunte dalla società, che presenta autonomia patrimoniale imperfetta. Nelle società di persone l'assemblea è semplicemente una forma di attività decisionale da parte dei soci, non un organo vero e proprio della società. Ad es. il contratto di società può venire modificato solo con il consenso di tutti i soci. Il consenso e la volontà della collettività dei soci possono venire espressi sia in forma di deliberazione assembleare (che presuppone una valida convocazione e una votazione), sia in altre forme, che i soci possono liberamente stabilire nel contratto di società. La morte del socio ne provoca, in genere, la fuoriuscita dalla società, a meno che gli altri soci non continuino l'attività sociale con gli eredi; il creditore particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota di quest'ultimo per soddisfare il suo credito su di essa e così provocare l'esclusione del socio dalla società; il fallimento del socio ne determina l'esclusione.

La società semplice. cc 2251 ss Tipo elementare di società che può servire per l'esercizio in comune dell'attività agricola o professionale.

1. Caratteristiche generali. La società semplice gode di una limitata autonomia patrimoniale, nel senso che, da una parte, dei debiti sociali rispondono solidalmente e illimitatamente anche i soci e, dall'altra, i creditori del singolo socio possono chiedere la liquidazione della quota di quest'ultimo e soddisfare su di essa il loro credito: la società è quindi facilmente esposta ad azioni di creditori dei soci, che la possono depauperare, con pregiudizio dei creditori sociali. La disciplina della società semplice è di grande importanza, perché serve da modello per le altre società di persone.

2. Costituzione. La società può essere costituita senza forme particolari cc 2251, non essendo necessaria alcuna scrittura se non nel caso in cui i soci conferiscano in società (conferimenti) dei beni immobili: il trasferimento dev'essere effettuato con atto scritto, pena la nullità. La società semplice, non potendo svolgere attività commerciale, non è soggetta all'iscrizione nel registro delle imprese.

3. Amministrazione. cc 2257 Salvo diverso accordo, spetta a tutti i soci, i cui diritti e obblighi sono disciplinati dalle norme sul mandato; la rappresentanza cc 2266 è attribuita a ciascun amministratore, salvo il contrario accordo dei soci. La società può essere amministrata da ciascun amministratore separatamente dagli altri (amministrazione disgiuntiva), i quali, però, possono opporsi a una data operazione prima che questa sia compiuta; il contratto sociale può però prevedere un'amministrazione congiuntiva, nel qual caso è necessario il consenso di tutti i soci amministratori o della loro maggioranza per compiere le operazioni sociali.

4. Responsabilità dei soci. Un'espressa previsione del contratto sociale può altresì escludere la responsabilità illimitata e solidale di alcuni soci per le obbligazioni e i debiti sociali, sempre che tale patto sia portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei: in ogni caso, però, non può essere limitata o esclusa la responsabilità dei soci che hanno agito in nome e per conto della società (soci amministratori-rappresentanti). I creditori della società possono cc 2268, indifferentemente, richiedere il pagamento dei debiti sociali al singolo socio illimitatamente responsabile o alla società; in ogni caso, però, il socio cui sia stato richiesto il pagamento può richiedere la preventiva escussione del patrimonio sociale , indicando al creditore procedente i beni sociali sui quali egli possa agevolmente soddisfarsi.

5. Scioglimento delle società. cc 2272 Può avvenire:

-­ per decorso del termine (se la società è stata costituita per un tempo determinato);

­- per il conseguimento dell'oggetto sociale o per sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;

­- per volontà di tutti i soci che deliberano lo scioglimento;

­- se viene a mancare la pluralità di soci (per morte, recesso o esclusione di tutti loro, tranne uno) e nel termine di 6 mesi non viene ricostituita (la società non può infatti operare senza soci o con uno solo);

­- per le cause previste nel contratto sociale, la cui individuazione è lasciata ai soci, al momento della costituzione della società.

La società è comunque tacitamente prorogata anche dopo la scadenza del termine se i soci continuano a compiere le operazioni sociali (proroga tacita); verificatasi la causa di scioglimento, gli amministratori continuano ad amministrare limitatamente agli affari urgenti, fino alla nomina dei liquidatori cc 2247.

6. Liquidazione della società. Procedimento tramite il quale una società, verificatasi una causa di scioglimento, prima di estinguersi provvede al pagamento dei debiti sociali e al riparto tra i soci dell'eventuale attivo. L'estinzione non è infatti istantanea: nelle società di persone, dopo lo scioglimento, se il contratto sociale cc 2275 non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non sono d'accordo nel determinarlo, vengono nominati dai soci i liquidatori.

7. Poteri e obblighi dei liquidatori. I liquidatori hanno l'esclusivo incarico di provvedere alla liquidazione, e non possono compiere atti di amministrazione, né intraprendere operazioni diverse da quelle necessarie per liquidare il patrimonio sociale, pena la loro responsabilità illimitata e solidale per gli affari intrapresi (in caso di disaccordo tra i soci, la nomina dei liquidatori è fatta dal presidente del tribunale). I liquidatori devono dapprima pagare i debiti sociali, e solo in seguito possono ripartire tra i soci i beni sociali, rimborsando innanzi tutto i conferimenti, e poi ripartendo l'eccedenza nella proporzione della parte di ciascuno nei guadagni. Se i fondi sono insufficienti per pagare i debiti, i liquidatori possono richiedere ai soci i versamenti eventualmente ancora dovuti e le somme necessarie al pagamento dei debiti, in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite e della rispettiva responsabilità.

8. Fine del rapporto sociale, limitatamente ad un socio. cc 2284 Il rapporto sociale può cessare per morte, recesso, esclusione o fallimento del socio.

-­ In caso di morte, limitatamente ad un socio, i soci superstiti devono liquidarne la quota agli eredi, a meno che preferiscano continuare la società con questi ultimi (salvo, ovviamente, il consenso degli eredi).

­- Il socio può recedere dalla società in qualsiasi momento, dando semplicemente un preavviso di 3 mesi se la società è stata contratta per un periodo di tempo indefinito; in ogni caso, può recedere per giusta causa (dissidi insanabili tra i soci, cambiamento dell'oggetto sociale ecc.), ovvero per le cause individuate nel contratto sociale.

­- L'esclusione di un socio può venire decisa dagli altri per gravi inadempienze che derivano dal contratto o dalla legge (può venire escluso, ad es., il socio che non ha effettuato i conferimenti cui si era obbligato con la stipula del contratto sociale), ovvero per interdizione, inabilitazione o condanna penale (comportante la sua interdizione dai pubblici uffici); sono di diritto esclusi il socio il cui creditore abbia ottenuto la liquidazione della quota sociale e il socio dichiarato fallito (perché la sua quota viene liquidata e poi acquisita all'attivo fallimentare). L'esclusione del socio viene decisa dalla maggioranza degli altri, e opera automaticamente nei casi di esclusione di diritto.

La società in nome collettivo (s.n.c.). cc 2291 È la più diffusa forma di società di persone, utilizzata per esercitare un'attività economica commerciale.

1. Costituzione della società. Per costituirla è necessario cc 2295 l'atto scritto (registrato presso l'ufficio del registro delle imprese) che deve contenere le generalità complete dei soci, la ragione sociale (cioè il nome della società), l'indicazione dei soci amministratori e che hanno la rappresentanza della società, l'oggetto sociale, l'indicazione della sede, i conferimenti di ciascun socio, le prestazioni cui sono obbligati i soci d'opera, la durata della società, le norme relative alla distribuzione degli utili e delle perdite. La registrazione mette dunque i terzi in grado di conoscere in dettaglio le caratteristiche e la solidità della società, oltre che l'estensione dei poteri di rappresentanza degli amministratori. Gli amministratori devono tenere le scritture contabili.

2. Obbligazioni sociali. Tutti i soci sono illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali, e, a differenza che nella società semplice, il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi (il socio può però pretendere cc 2304, prima di pagare un debito sociale, che il creditore abbia preventivamente agito sul patrimonio sociale, rivelatosi insufficiente); correlativamente, il creditore particolare del socio non può richiederne la liquidazione della quota. Tutto ciò si traduce in una più accentuata autonomia patrimoniale della s.n.c. rispetto alla società semplice e dunque in una maggior insensibilità della società alle vicende patrimoniali dei soci, con conseguente maggiore tranquillità dei creditori sociali.

3. Tutela dei creditori. Sempre a tutela dei creditori sociali sono le norme che presidiano l'integrità del capitale sociale della s.n.c. (cioè del valore dei conferimenti iniziali dei soci): non possono cc 2303 essere distribuite somme tra i soci se non per utili realmente conseguiti, e se si verifica una perdita nel capitale non si possono distribuire utili fino a che non sia stato reintegrato o ridotto in misura corrispondente (non esiste infatti limite minimo di capitale per la costituzione della s.n.c.); la riduzione del capitale può cc 2306 venir operata solo se, nei 3 mesi successivi al deposito della relativa delibera dei soci presso il registro delle imprese, nessun creditore vi ha fatto opposizione. Per i creditori sociali, infatti, il capitale e il patrimonio sociale sono le prime garanzie della solvibilità della società (salva comunque restando la responsabilità personale dei soci).

4. Società irregolari. Poiché l'iscrizione non è un requisito di validità o un elemento costitutivo del contratto della s.n.c. questa esiste e può operare validamente anche a prescindere dall'iscrizione, prendendo il nome di società irregolare. Può esistere e validamente operare anche se il contratto è solo verbale o risulta di fatto dal comportamento dei soci (società di fatto). Il codice stesso indica le norme che regolano la vita della s.n.c. irregolare e stabilisce che fino a che non è iscritta nel registro delle imprese i rapporti tra la società e i terzi (ferma restando la responsabilità di tutti i soci per le obbligazioni sociali) sono regolati dalle norme sulla società semplice, caratterizzati da una minor autonomia patrimoniale della compagine sociale.

5. Scioglimento e liquidazione. Lo scioglimento e la liquidazione della s.n.c. sono disciplinati dalle norme relative alla società semplice. Un'ulteriore causa di scioglimento nella s.n.c. è la dichiarazione di fallimento; per quanto riguarda la liquidazione, i liquidatori devono predisporre il bilancio finale e un piano di riparto, che devono essere approvati dai soci; infine i liquidatori devono richiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.

La società in accomandita semplice (s.a.s.). Tipo di società che ha la caratteristica di avere due categorie di soci, gli accomandatari e gli accomandanti: la differenza consiste nei maggiori obblighi e responsabilità stabiliti per gli accomandatari rispetto alla presenza passiva degli accomandanti.

1. Responsabilità patrimoniale. I soci accomandanti cc 2313 s non rispondono dei debiti sociali (rischiando così solo il loro conferimento), mentre gli accomandatari, al pari dei soci della società in nome collettivo, sono illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali. Tale maggiore responsabilità è compensata dal fatto che solo essi possono amministrare, rappresentare la società e far figurare i loro nomi nella ragione sociale. Se un accomandante si ingerisce nell'amministrazione o conclude affari in nome della società (ovvero inserisce il proprio nome nella ragione sociale), assume la responsabilità illimitata e solidale, come gli accomandatari, per i debiti sociali, e può venire escluso avendo violato le regole del contratto di società in accomandita semplice.

2. Diritti dei soci accomandanti. I soci accomandanti, pur privati del potere di amministrare, hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllare l'esattezza della documentazione contabile societaria.

3. Il trasferimento della quota. La quota di partecipazione degli accomandatari non può essere trasferita, se non con il consenso di tutti i soci; quella degli accomandanti, invece, oltre a essere trasferibile per causa di morte, può esser trasferita con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale. A parte tali particolarità, si applica alla società in accomandita semplice il regime giuridico della società in nome collettivo, per quanto compatibile.