Lo Statuto dei lavoratori

L 300 20/5/1970 Costituisce uno degli interventi legislativi più importanti che si è verificato in materia di lavoro, con l'obiettivo di garantire il rispetto della libertà e della dignità del lavoratore nel rapporto di lavoro e di assicurare nei luoghi di lavoro la presenza sindacale per il rispetto della normativa protettiva.

1. La libertà e la dignità del lavoratore. I lavoratori, senza distinzioni di opinioni politiche, sindacali o di fede religiosa, hanno diritto nei luoghi dove prestano la loro opera di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme dello Statuto. Il primo gruppo di norme tutela la personalità morale del lavoratore e gli assicura il diritto di libertà di pensiero. È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini sulle opinioni politiche, religiose e sindacali del lavoratore, nonché sui fatti non rilevanti ai fini della valutazione della sua attitudine professionale. Le rappresentanze dei lavoratori possono,controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e hanno la facoltà di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare salute e integrità fisica.

2. La libertà sindacale. Tutti i lavoratori hanno il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro; ogni patto contrario a quanto appena descritto è nullo. È fatto divieto ai datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori. In tema di reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore licenziato, una legge L 108 11/5/1990 1 ha notevolmente modificato la previsione normativa dello Statuto.

3. L'attività sindacale. Possono essere costituite rappresentanze sindacali aziendali su iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, sulla base di alcune norme:

-­ il diritto di unirsi in assemblea anche durante l'orario di lavoro per discutere di problemi di interesse sindacale, oppure concernenti le condizioni di lavoro;

­- l'obbligo per il datore di lavoro di consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento fuori dall'orario di lavoro di referendum su materie inerenti all'attività sindacale;

­- il diritto per i dirigenti sindacali aziendali di usufruire di permessi sia retribuiti sia non retribuiti, per l'espletamento del loro mandato o per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale;

­- il diritto per le rappresentanze sindacali di affiggere in appositi spazi, all'interno dei luoghi di lavoro, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Queste norme si applicano a tutte le imprese commerciali e industriali che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo occupano più di 15 dipendenti. Le disposizioni dello Statuto si applicano, ora integralmente, anche ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti di enti pubblici, quale che sia il numero dei dipendenti.