Beni demaniali

cc 822 Sono i beni immobili o le universalità di mobili che appartengono a enti pubblici territoriali cioè allo Stato, alle Regioni, alle Province e ai Comuni. Sono demaniali solo i beni che la legge indica come tali e quelli a essi assimilabili. Il demanio si distingue in necessario e accidentale.

1. Demanio necessario. Comprende tutti i beni relativi a compiti affidati esclusivamente allo Stato e, in taluni casi eccezionali, alle Regioni. Il demanio necessario si distingue a sua volta in marittimo, idrico, militare.

a) Demanio marittimo. Vi sono compresi i seguenti beni: il lido del mare; la spiaggia; i porti; le rade; le lagune; le foci dei fiumi che affluiscono in mare ecc. È escluso dal demanio il mare territoriale, considerato bene comune di tutti.

b) Demanio idrico. Comprende tutte le acque destinate a fini di pubblico interesse: i fiumi, i torrenti, i laghi; le acque sorgenti, tranne quelle minerali e termali disciplinate come le miniere; le rive, i rivi e i fossati; le acque sotterranee quando sono portate in superficie; i ghiacciai; i porti e gli approdi per la navigazione interna.

c) Demanio militare. Comprende tutte le opere permanenti adibite a difesa nazionale.

2. Demanio accidentale. Comprende beni immobili o universalità di beni mobili che non devono necessariamente appartenere a enti pubblici territoriali, ma che se appartengono a essi sono considerati demaniali. Sono pertanto demaniali, qualora appartengano a Stato, Province, Regioni e Comuni, i beni raggruppati nelle seguenti categorie:

a) demanio stradale;

b) demanio ferroviario;

c) demanio aeronautico;

d) acquedotti;

e) beni di interesse storico, artistico e archeologico quali rovine di palazzi, templi, città antiche, e universalità di beni mobili (reperti conservati in musei, collezioni di quadri, di sculture ecc.) di proprietà di enti pubblici.

3. Disciplina giuridica. Tutti i beni del demanio, sia necessario sia accidentale, sono inalienabili, cioè non possono essere trasferiti ad altri soggetti. Per tale ragione il possesso di un bene demaniale non ha alcuna efficacia al fine dell'acquisto della proprietà per usucapione. Essi non possono inoltre essere soggetti a espropriazione forzata, poiché neppure l'autorità giudiziaria o quella amministrativa possono sottrarre il bene alla destinazione che il legislatore gli ha attribuito. Il principio dell'inalienabilità comporta inoltre la conseguenza che essi «non possono formare oggetto di diritti di terzi, se non nei modi e limiti stabiliti dalla legge». Ciò significa che soltanto l'autorità amministrativa cui è affidata la cura del bene può costituire su di esso un diritto reale quale usufrutto o servitù, valutando la compatibilità dei diritti dei terzi con la funzione cui il demanio deve assolvere.

Acque pubbliche. Le acque pubbliche sono «i fiumi, i torrenti, i laghi, tutte acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate e incrementate, le quali, considerate sia isolatamente sia per la loro portata, abbiano o acquistino attitudine a usi di pubblico interesse, generale» rd 1775 11/12/1933. Fanno parte del demanio necessario dello Stato, di cui seguono la disciplina. Sono invece soggette al regime delle miniere le acque termali e minerali, mentre si ritiene rientrino nella categoria delle acque pubbliche i ghiacciai. In seguito alla delega di funzioni statali alle Regioni la competenza in materia di acque pubbliche è attualmente ripartita tra Stato e Regioni. Alle Regioni spettano la tutela, la disciplina e l'utilizzazione delle risorse idriche; allo Stato invece è attribuita la funzione di programmazione generale della destinazione delle risorse idriche, la dichiarazione di pubblica utilità delle acque, e l'imposizione di vincoli ecc.

1. Concessione di acque pubbliche. Per quanto riguarda la concessione si distinguono licenze (usi minori) e concessioni vere e proprie, a loro volta distinte in grandi (eccedenti i 3000 kW annui per forza motrice; i 100 l al secondo per acqua potabile; i 1000 l al secondo per irrigazione) e piccole (le rimanenti). La materia delle concessioni di acque pubbliche è ora attribuita alla competenza regionale, eccettuate le concessioni di grandi derivazioni, riservate allo Stato. Il ministro per i lavori pubblici di concerto con il ministro delle finanze accorda con decreto la concessione che determina le opere di derivazione e le modalità delle prese d'acqua e stabilisce gli obblighi a cui il concessionario deve sottostare. Il concessionario deve inoltre depositare una cauzione adeguata.

Strade pubbliche. Tutte le strade, tranne quelle militari, che appartengono a enti pubblici territoriali, comprese le loro pertinenze (case cantoniere, paracarri ecc.) sono strade pubbliche. Esse si classificano a loro volta, a seconda dei collegamenti che consentono, in strade statali, provinciali, comunali e autostrade.

1. autostrada. È una strada urbana o extraurbana a carreggiate, indipendenti o separate da uno spartitraffico centrale, ciascuna con 2 corsie di marcia, riservata alla circolazione di alcune categorie di veicoli a motore e dotata di particolari strutture e protezioni volte ad assicurare maggiore fluidità e sicurezza alla circolazione. È qualificata come tale con decreto del ministro per i lavori pubblici.

a) Costruzione. Quando appartengono allo Stato le autostrade sono ricomprese nel demanio stradale, e le relative competenze sono esercitate dall'ANAS (Azienda nazionale autonoma delle strade). Possono, inoltre, essere realizzate autostrade comunali o provinciali, quali tangenziali e raccordi, nonché autostrade regionali.

b) Concessione. Un metodo frequentemente usato per la realizzazione dell'autostrada è la concessione di costruzione e gestione, attribuita a società per azioni, spesso a partecipazione pubblica. L'ente concessionario si sostituisce allo Stato nell'esercizio delle potestà pubbliche necessarie alla realizzazione dell'opera, tra cui le procedure di esproprio dei terreni. Terminata l'opera, la società la gestisce per un periodo di tempo prestabilito, in genere assai lungo. Alla scadenza della concessione è previsto di norma il passaggio di proprietà allo Stato. L'approvazione del progetto di costruzione è assoggettata alla valutazione dell'impatto ambientale.