Generalità

Nelle società, le riserve, che costituiscono le parti ideali del capitale netto, sono iscritte in bilancio come fondi; l'accantonamento delle riserve è una misura di normalizzazione con la quale le aziende cercano di ridurre le scosse dell'andamento aziendale, fronteggiare i rischi futuri e difendere l'integrità e la consistenza del capitale. Quando le riserve non trovano riscontro diretto in specifici elementi patrimoniali dell'attivo si dicono scoperte. Esse vengono genericamente investite nell'azienda insieme al capitale netto e costituiscono mezzi di autofinanziamento. In base alla loro origine le riserve si distinguono in: riserve di utili, formate da utili non distribuiti ai soci; riserve di capitale, costituite mediante il sovrapprezzo che spesso le società anonime ottengono dall'emissione di azioni. La legge fa obbligo alle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, di creare un fondo di riserva, prelevando dagli utili di ogni esercizio una quota non inferiore al ventesimo degli utili stessi fino al raggiungimento del quinto sul capitale sociale. Le riserve che provengono dall'accantonamento della quota di utile voluta dalla legge si dicono legali. Le riserve costituite in seguito a disposizioni dello statuto si dicono statutarie; le riserve straordinarie o eventuali sono deliberate dall'assemblea dei soci per far fronte a esigenze occasionali. Le riserve, secondo il modo in cui appaiono nel bilancio, si dicono palesi se sono indicate fra le parti del netto, occulte se non appaiono nel bilancio ma risultano da minori valutazioni di componenti attivi o maggior valutazione di componenti passivi. Talora l'esistenza di tali riserve deriva dall'applicazione di quote di ammortamento elevate che permettono di togliere dalle attività i valori di taluni componenti immobilizzati del capitale, anche se questi sono ancora efficienti. Essendo il valore di tali beni molto elevato ed essendo gli stessi ancora utilizzati dall'azienda, in realtà viene costituita una riserva che taluni definiscono tacita (piuttosto che occulta), poiché non ne è ignota l'esistenza ma soltanto la misura. Inoltre la dottrina moderna tende a giustificare le riserve occulte definendole riserve interne costituite a scopo prudenziale, anche se complicano la “lettura” del bilancio. Per quanto riguarda il loro scopo le riserve possono essere: generiche, accantonate per qualsiasi motivo; specifiche, se rispondono a fini particolari indicati dal loro stesso nome, per esempio per conguaglio dei dividendi, costituite nelle S.p.A. per rendere abbastanza uniforme, nei diversi anni, l'ammontare del dividendo o i fondi rinnovamento impianti e macchinari che integrano i fondi di ammortamento; fondi di riserva, per coprire le perdite su crediti che integrano il fondo svalutazione crediti, ecc. Altra distinzione, peraltro solo formale, è tra le riserve proprie, accantonate dopo che l'utile è stato accertato e che nel bilancio appaiono dalla parte del passivo, e le riserve improprie, che appaiono fra le parti del netto e sono accantonate in sede di determinazione dell'utile. La dottrina tende a condannare le riserve improprie eccessive perché in tal modo si altera volutamente il reddito d'esercizio. Infine, con riferimento al potere esistente in capo all'assemblea dei soci relativamente al loro utilizzo (distribuzione, aumento di capitale sociale, ecc.), le riserve si classificano in disponibili, quando non vi gravano limiti legali o statutari, indisponibili in caso contrario. La costituzione di particolari riserve tecniche è prevista nell'ambito della redazione dei bilanci delle imprese di assicurazione, nelle quali esse vengono rilevate in applicazione del principio della competenza economica (premi anticipati, sinistri posticipati).

Le riserve obbligatorie

Relative alle aziende di credito, le riserve obbligatorie hanno subito nel tempo un'evoluzione, nell'ammontare e nella disciplina, parallela a quella manifestatasi nelle funzioni stesse delle banche. Con alcune deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, la prima delle quali risalente al 1947, fu stabilito che l'eccedenza dei depositi, rispetto al decuplo del capitale netto, poteva per l'80% essere liberamente investita e per il restante 20% investita in buoni del tesoro da depositarsi presso la Banca d'Italia o versata in un deposito vincolato presso l'istituto d'emissione. In seguito, con successive norme, sono state previste altre possibilità, tenendo conto anche delle diverse categorie e delle diverse funzioni degli istituti di credito. Dal 1° gennaio 1999, la riserva obbligatoria nell'area Euro può essere costituita da depositi, titoli di debito, titoli di mercato monetario e pronti contro termine ed è disciplinata dal regolamento n. 2531 del 1998 del Consiglio europeo e dal regolamento della Banca Centrale Europea n. 2818 del 1998. Nelle aziende di credito la riserva legale è un fondo reso obbligatorio per legge, costituito dall'accantonamento del 10% degli utili sino al raggiungimento del 40% del capitale. Le riserve valutarie sono accantonate presso la Banca centrale per garanzia della circolazione dei biglietti di banca all'interno di un sistema monetario. In passato le riserve valutarie erano costituite da oro e monete metalliche e si mantenevano in un rapporto prefissato con la circolazione bancaria. In seguito all'evolversi delle politiche monetarie, alle vicende e agli accordi internazionali, la circolazione bancaria è stata svincolata in molti Paesi dalla riserva valutaria che tuttavia serve sempre da riferimento ed è capace d'influenzare, con la sua entità, i corsi dei cambi. La riserva di liquidità (o riserva bancaria) è composta da tutte le disponibilità a vista e dagli investimenti di pronto realizzo necessari a soddisfare in qualunque momento le esigenze immediate.

Le riserve ufficiali

Complesso delle attività detenute dalle autorità monetarie di un Paese “suscettibili di essere impiegate, direttamente o mediante conversione in altre attività – sulla base di una garanzia di convertibilità – per sostenere il tasso di cambio quando i pagamenti esteri registrino un disavanzo” (R. Ossola). Esse sono costituite dall'oro, dalle riserve in divise estere (riserve valutarie), dai crediti sul FMI (posizioni di quota-oro, posizioni creditorie ai sensi degli accordi generali di prestito) e dai diritti speciali di prelievo. Le riserve ufficiali sono lorde o nette, secondo se comprensive o meno delle passività (per esempio, debiti di un'autorità monetaria verso altre autorità monetarie).

Manovra o regolamentazione delle riserve

Strumento di cui possono avvalersi le autorità monetarie di un Paese per controllare, in senso quantitativo e indirettamente qualitativo, il credito bancario. Consiste nella variazione del coefficiente di riserva oppure nella variazione della composizione delle riserve stesse.

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