Gli atti amministrativi

Sono atti emanati dalla pubblica amministrazione.

1. Caratteri generali. L'atto amministrativo è unilaterale, con rilevanza esterna: unilaterale, poiché la manifestazione di volontà in cui esso si concreta proviene dalla pubblica autorità; con rilevanza esterna, poiché è destinato a esplicare i suoi effetti non soltanto all'interno dell'organismo da cui promana, ma anche nei confronti di soggetti a esso estranei, quali, ad es., i privati cittadini. Nell'atto amministrativo la volontà non promana da un soggetto fisico, ma è solitamente il risultato di una sequenza di atti di diversi uffici o organi; inoltre non è libera nelle scelte, ma condizionata dai fini istituzionali, verso i quali l'intera attività della pubblica amministrazione deve sempre essere diretta.

2. Classificazione degli atti. Gli atti amministrativi si distinguono in varie categorie. La distinzione più importante che si suole fare è quella tra provvedimenti ­ atti tipici e nominati, dotati di particolare forza giuridica in quanto destinati a modificare situazioni giuridiche in modo autoritativo, quali, ad es., concessioni , espropriazioni, autorizzazioni ­ e atti che non sono provvedimenti. Rientrano in questa categoria i regolamenti della pubblica amministrazione, e gli atti amministrativi in senso stretto, con i quali la pubblica amministrazione non modifica la situazione giuridica di soggetti privati ma si limita a dichiarare l'esistenza di un fatto (ad es., rilascio di certificati) oppure a formulare giudizi (ad es., giudizi delle commissioni di concorso, accertamenti tributari ecc.) o pareri (ad es., in merito a provvedimenti disciplinari nei confronti di un dipendente pubblico). Gli atti amministrativi si distinguono in atti vincolati, che l'amministrazione deve emanare secondo norme previste dalla legge e atti discrezionali, lasciati alla libera scelta della pubblica amministrazione.

3. Oggetto e contenuto. Oggetto dell'atto amministrativo è la situazione giuridica del soggetto nei cui confronti l'atto esplica i suoi effetti, o la cosa sulla quale esso produce una trasformazione giuridica. L'oggetto deve essere determinato o determinabile: la sua mancanza o la sua errata individuazione rende invalido l'atto. Il contenuto è ciò che l'atto di volta in volta dispone (ordina, autorizza, acconsente, accerta ecc.). Deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. È necessario che sia posto in essere da un organo dotato di potestà amministrativa, e che sia esplicazione di una potestà amministrativa (ad es., non è atto amministrativo il decreto legge).

4. Forma dell'atto amministrativo. Affinché un atto amministrativo esista è necessario che sia manifestato dall'organo competente a emanarlo, che sia riferibile a esso e indichi di provenire dal suo autore. Se non vi sono leggi o norme regolamentari che stabiliscono come esso debba essere esternato vale la libertà di forma. Perciò oltre agli atti scritti ve ne sono alcuni espressi oralmente o mediante segnali, o anche in modo implicito (l'autorizzazione di un ente non riconosciuto a compiere un acquisto può rivelare l'implicita volontà dell'autorità amministrativa di riconoscere l'ente). Dalla manifestazione tacita o implicita va tenuto distinto il silenzio della pubblica amministrazione.