Liquidazione coatta amministrativa

È una procedura concorsuale a carattere liquidatorio, prevista dall'ordinamento per particolari imprese qualora si trovino in una situazione che ne renda necessaria la chiusura. Realizza principalmente un interesse pubblico e solo in seconda istanza l'interesse privato dei creditori. Essa si svolge infatti in modo prevalente sotto la guida di organi amministrativi.

1. Imprese soggette alla procedura. Lf 194 s Sono soggette alla procedura le imprese di assicurazione, le banche, le società cooperative, le società controllate dall'IRI, le società fiduciarie e le società di revisione. Per alcune imprese la legge ammette anche il fallimento; il possibile concorso fra le due procedure è regolato attraverso il principio dell'esclusione reciproca: pertanto l'ammissione di un'impresa alla procedura della liquidazione coatta esclude la possibilità di dichiarare il fallimento.

2. Presupposti oggettivi. Lf 195 Lo stato di insolvenza costituisce il presupposto oggettivo principale, in base al quale il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su istanza di uno o più creditori, dichiara, sentita l'autorità che vigila sull'impresa la sussistenza di tale stato. Della sentenza che accerta lo stato di insolvenza dev'essere data comunicazione all'autorità competente entro 3 giorni affinché disponga la procedura di liquidazione. L'accertamento dello stato di insolvenza è dunque competenza dell'autorità giurisdizionale; l'ammissione alla procedura è competenza dell'autorità amministrativa. Le leggi speciali individuano un'ulteriore serie di presupposti che rendono l'impresa ammissibile alla procedura. Ad es., per le imprese di assicurazione e per quelle esercenti il credito, lo squilibrio patrimoniale così come la violazione di norme statutarie o legali costituiscono motivo di assoggettabilità alla procedura.

3. Organi della procedura. Lf 198 Sono tre: l'autorità amministrativa di vigilanza, il commissario liquidatore, il comitato di sorveglianza (formato da 3 o 5 membri scelti fra persone esperte nell'attività esercitata dall'impresa, che siano possibilmente anche creditori). L'organo dell'autorità amministrativa che materialmente svolge tale ruolo è di volta in volta indicato dalla legge speciale che disciplina la procedura per quella singola categoria di imprese; in ogni caso, dispone la procedura, nomina e revoca il commissario liquidatore, fornisce allo stesso le necessarie autorizzazioni e fissa le direttive alle quali si deve attenere. Inoltre interviene l'autorità giurisdizionale che non può essere considerata organo della procedura: si limita infatti a interventi particolari, essendo la guida dello svolgimento della procedura riservata all'autorità amministrativa.

4. Provvedimento che dispone la procedura. Lf 199 La disposizione della liquidazione coatta amministrativa è competenza dell'autorità amministrativa, a cui compete la valutazione dei presupposti per l'ammissione alla procedura. Fa eccezione soltanto il caso in cui l'autorità giurisdizionale abbia accertato lo stato di insolvenza: in questa situazione infatti il provvedimento di ammissione alla liquidazione da parte dell'autorità amministrativa è un atto dovuto. I creditori quindi possono provocare la disposizione della procedura soltanto nel caso di insolvenza dell'impresa chiedendone al tribunale l'accertamento: se dichiarato, deve necessariamente essere disposta la liquidazione coatta. In tutti gli altri casi la disposizione della procedura è completamente sottratta all'iniziativa dei creditori ed è demandata alla valutazione dell'autorità di vigilanza.

5. Effetti e svolgimento della procedura. Lf 200 Le norme della legge fallimentare relative alla liquidazione coatta amministrativa richiamano quelle dettate per il fallimento per quanto concerne sia gli effetti che lo svolgimento della procedura.

6. Chiusura della liquidazione. Si può avere o per integrale distribuzione dell'attivo o per concordato.

a) Per integrale distribuzione dell'attivo. Lf 213 Prima dell'ultimo riparto, il commissario sottopone all'organo di vigilanza il bilancio finale di liquidazione con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza. L'organo di vigilanza ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale, liquida il compenso del commissario e indica su quali giornali, oltre alla «Gazzetta Ufficiale», dev'essere pubblicato.

b) Per concordato. La legge Lf 214 disciplina anche la chiusura della procedura per concordato. In particolare, dopo il deposito dello stato passivo presso la cancelleria del tribunale, l'autorità che vigila sulla liquidazione può autorizzare, sentito il comitato di sorveglianza e su parere del commissario liquidatore, l'impresa oggetto della procedura a proporre un concordato, con l'indicazione sia delle condizioni sia delle eventuali garanzie prestate; si ritiene che debba prevedere almeno l'integrale pagamento delle spese di procedura e dei crediti privilegiati. Il tribunale, sentito il parere dell'autorità che vigila sulla liquidazione, decide sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni, pronunciando sentenza in camera di consiglio. Con l'approvazione del concordato gli organi della procedura non decadono in quanto hanno il compito di sorvegliarne l'esecuzione; l'impresa ritorna nella libera disponibilità del proprio patrimonio e dopo la sentenza che ammette il concordato l'impresa è naturalmente tenuta ad adempierlo. Anche nella liquidazione coatta amministrativa il concordato è soggetto a risoluzione Lf 215. Se il concordato viene risolto si riapre la liquidazione amministrativa e l'autorità che vigila sulla liquidazione può adottare i provvedimenti che ritiene necessari.