La Corte costituzionale

È un organo costituzionale con il compito di giudicare «sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione» cost 134.

1. Composizione. La Corte costituzionale è un organo collegiale ordinariamente composto da 15 giudici così nominati: 5 dalle supreme magistrature ordinarie e amministrative dello Stato (in particolare 3 dalla Corte di cassazione; 1 dal Consiglio di Stato; 1 dalla Corte dei conti); 5 nominati dal Parlamento a Camere riunite; 5 scelti dal presidente della Repubblica. I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra: i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori, ordinaria e amministrativa, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati con esercizio professionale almeno ventennale. Nei giudizi di accusa contro il presidente della Repubblica, la composizione ordinaria della Corte viene integrata con l'aggiunta di altri 16 membri (giudici aggregati) cost 135.

2. I giudici costituzionali. Restano in carica 9 anni e non possono essere rieletti; il loro ufficio è incompatibile con quello di membro del Parlamento o di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con altre cariche e uffici indicati dalla legge cost 135.

3. Il presidente. È eletto dalla Corte a maggioranza assoluta; rappresenta la Corte, la convoca, ne presiede le sedute, sovraintende all'attività delle commissioni ed esercita gli altri poteri che gli sono attribuiti per legge e dai regolamenti. Resta in carica 3 anni ed è rieleggibile.

4. Giudizi sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge. Gli atti soggetti al sindacato di costituzionalità sono: le leggi costituzionali, solo per i vizi formali relativi al procedimento di formazione; le leggi ordinarie dello Stato; gli atti aventi forza di legge, cioè i decreti legge e i decreti legislativi emanati dal governo; le leggi regionali e le leggi delle Province di Trento e Bolzano, quando eccedano le loro competenze; gli statuti regionali ordinari; i decreti del presidente della Repubblica contenenti norme di attuazione degli statuti delle Regioni speciali.

a) Procedimento in via incidentale. L'illegittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge può farsi valere con un procedimento in via incidentale (o d'eccezione), cioè con un procedimento che consegue a una controversia pendente innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa. Nel corso di tale controversia può essere eccepita da una delle parti, o dal pubblico ministero, oppure d'ufficio, dall'autorità giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio, l'incostituzionalità della legge da applicare. In questo caso il giudice rinvia gli atti alla Corte costituzionale sospendendo la causa affinché la Corte decida sulla questione.

b) Procedimento in via di azione. L'illegittimità costituzionale di una legge può farsi anche valere in via d'azione (o principale). Il governo quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione, la rinvia al Consiglio regionale nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della legge stessa al commissario del governo per il visto. Se il Consiglio regionale la approva nuovamente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il governo può, entro 15 giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità dinnanzi alla Corte costituzionale. La questione è sollevata, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, dal presidente del Consiglio. Inoltre, quando una Regione ritiene che una legge o un atto avente forza di legge della Repubblica invada la sfera di competenza a essa assegnata dalla Costituzione, può, con deliberazione della giunta regionale, promuovere l'azione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente forza di legge. La legge di una Regione può essere impugnata anche da un'altra Regione che ritenga lesa da tale legge la propria competenza.

5. Giudizi sui conflitti di attribuzione. La Corte costituzionale giudica su: conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, conflitti fra Stato e Regione (su atti amministrativi e non legislativi), conflitti fra le Regioni per quanto riguarda la ripartizione di competenza non legislativa.

6. Giudizi sulle accuse contro il presidente della Repubblica. La Corte giudica sulle accuse promosse contro il presidente della Repubblica, a norma della Costituzione, per i reati di alto tradimento o attentato alla Costituzione. Nei giudizi di accusa la composizione della Corte viene integrata con l'intervento di 16 giudici aggregati.

7. Giudizi sull'ammissibilità del referendum. Ricevuta dall'ufficio centrale della Corte di cassazione l'ordinanza relativa alla richiesta di referendum, la Corte è chiamata a pronunciarsi sulla sua legittimità costituzionale: se viene dichiarata l'ammissibilità del referendum, questo dovrà essere indetto dal presidente della Repubblica; se invece viene affermata l'inammissibilità, tutto il procedimento resta bloccato. La sentenza che decide sull'inammissibilità del referendum ha efficacia limitata al caso specifico; pertanto, qualora fosse successivamente richiesto un referendum abrogativo della medesima legge, la Corte dovrà nuovamente pronunciarsi.