interruzióne

sf. [sec. XIV; dal latino interruptĭo-ōnis]. Atto, effetto dell'interrompere e dell'interrompersi: interruzione di un circuito elettrico, fenomeno che si manifesta quando viene meno la continuità metallica del circuito in seguito a una manovra, a un guasto, ecc.; interruzione dei lavori in corso; senza interruzione, continuamente. Nello sport, qualsiasi sospensione del gioco per decisione arbitrale, incidente o per richiesta del capitano di una delle squadre in campo. In particolare, nel calcio, ogni interruzione viene recuperata prolungando la partita; nella pallavolo il capitano può chiedere l'interruzione per “riposo” o per la sostituzione di un giocatore. In particolare, l'atto di interloquire impedendo a qualcuno di proseguire nel discorso: disturbare con continue interruzioni. § In informatica, segnale inviato a un microprocessore per indicare il verificarsi di un evento estemporaneo che richiede l'immediata attenzione dell'elaboratore. La sequenza di istruzioni in esecuzione è temporaneamente sospesa (interrotta) e la gestione dell'elaboratore passa da stato normale a stato supervisore. Il supervisore registra la situazione in corso, per la riassunzione dei compiti normali, esamina il registro interruzioni che raccoglie i segnali di interrupt e prende i provvedimenti necessari, ossia avvia i programmi associati a ogni specifico interrupt. I tipi più comuni di interruzione derivano da eventi che si verificano nell'unità centrale, nella memoria principale, nelle unità periferiche o in altri sistemi esterni. L'esempio più tipico di interruzione esterna è l'azionamento della tastiera o del mouse (execute o control). Le interruzioni interne, che originano dall'unità centrale e dalla memoria sono in genere legate a malfunzionamenti (overflow, divisione per zero, errori di istruzione, codici impropri, errori di parità, ecc.), mentre quelle che originano dalle unità periferiche segnalano la fine delle operazioni in corso sulle unità stesse. § Nel diritto processuale civile, l'interruzione del processo civile può avvenire: per la morte o la perdita delle capacità della parte; per la morte o impedimento del procuratore di essa. Nel primo caso l'evento viene dichiarato in udienza o notificato alle parti e il processo automaticamente s'interrompe. Nel caso di morte o impedimento del procuratore, il processo è interrotto dalla data dell'evento. Dichiarata l'interruzione, la parte che ha interesse alla prosecuzione del giudizio può riassumerlo chiedendo, con ricorso al giudice, la fissazione di una nuova udienza e notificando il relativo provvedimento alle altre parti. Con l'interruzione del processo s'interrompono anche i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza. Se il processo non riprende entro i sei mesi si estingue definitivamente. § Si ha interruzione anche nel diritto civile e nel diritto penale. Nel primo, la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio; dalla domanda proposta nel corso del giudizio; da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore; dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere. Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione. L'interruzione ha una disciplina analoga per quanto riguarda la decorrenza del periodo necessario all'acquisizione della proprietà per usucapione. Il corso della prescrizione penale è interrotto dalla condanna, dall'applicazione di misure cautelari, dalla convalida del fermo o dell'arresto, dall'interrogatorio. Il diritto penale considera delitto l'interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità e commina la pena della detenzione da sei mesi a un anno e la multa. È pure punito con la detenzione fino a un anno chi dall'esterno provoca l'interruzione di detti servizi. Colpita da multa è pure l'interruzione di comunicazione o conversazioni telegrafiche e telefoniche quale delitto contro l'inviolabilità dei segreti.