Introduzione

La banca è un’azienda di produzione indiretta che opera nel settore del credito svolgendo una attività d’intermediazione abbinata alla prestazione di numerosi servizi, tra i quali la raccolta di fondi (sotto forma soprattutto di depositi) e l’erogazione di prestiti. Essa svolge diverse funzioni:

a) funzione creditizia, operando come intermediaria tra coloro che offrono capitali e coloro che li richiedono;
b) funzione monetaria, come cardine del sistema dei pagamenti sia interni sia internazionali;
c) funzione di servizi, proponendo alla clientela, oltre alle operazioni di credito, anche una gamma sempre più vasta di prestazioni collaterali, come incasso di effetti, custodia di titoli, pagamento di imposte, bollette, leasing, factoring ecc.

La nuova legge bancaria dlg 8 28/8/1993 ha individuato i due rami dell’attività bancaria rispettivamente nella raccolta di risparmio tra il pubblico e nell’esercizio del credito. Ha inoltre introdotto nell’ordinamento italiano la figura del gruppo bancario polifunzionale allo scopo di superare l’ormai anacronistica distinzione fra Istituti di credito commerciale (che si occupano di attività a breve e medio termine, inferiori cioè a 18 mesi) e Istituti di credito speciale (oltre i 18 mesi). In base alla vigente forma giuridica dell’impresa bancaria è quella della società per azioni o della società cooperativa per azioni a responsabilità limitata. Il sistema bancario italiano è sottoposto al controllo e alla vigilanza della Banca d’Italia. Le operazioni connesse all’attività bancaria si svolgono mediante la stipulazione di contratti bancari quali: il deposito bancario, l’apertura di credito, l’anticipazione bancaria ecc. L’attività delle imprese di assicurazione è diretta a coprire i rischi cui sono esposti i beni o la vita delle persone. Essa si svolge fondamentalmente mediante il contratto d’assicurazione. L’impresa di assicurazione assolve ad una funzione di raccolta del risparmio analoga alla funzione passiva della banca: essa ripartisce il rischio dei singoli fra l’insieme degli assicurati, attingendo dal fondo premi i mezzi finanziari per indennizzare i singoli colpiti da un sinistro.

Le imprese di assicurazione sono sottoposte ad una legislazione speciale, contenuta in parte nel codice civile e soprattutto nel tu 449/1959. L’attività assicuratrice può essere svolta soltanto da un istituto di diritto pubblico, una mutua assicuratrice o una società per azioni. I contratti bancari e quelli di assicurazione rientrano nella categoria dei contratti per adesione, in quanto sono le imprese a stabilirne preventivamente il contenuto in base a delle uniformi condizioni generali di contratto.