scomùnica

sf. [sec. XIV; da scomunicare]. Nel diritto canonico, censura con cui il battezzato viene escluso dalla comunità dei fedeli. Per estensione, nel linguaggio politico, sconfessione e messa al bando di chi non è d'accordo con la linea politica del suo partito. Fig. familiarmente: avere la scomunica addosso, essere sfortunato. § Menzionata già nei concili di Nicea (325) e di Calcedonia (451), le Decretali ne consacrarono la distinzione tra scomunica minore (che implicava soltanto il divieto di ricevere i sacramenti e l'esclusione dall'insieme dei privilegi ecclesiastici) e scomunica maggiore (più solenne e meno facilmente revocabile, scagliata contro peccatori ostinati, apostati ed eretici). Il Concilio Lateranense III (1179) elencò per la prima volta i delitti punibili con la scomunica; l'elenco fu poi riunito in un testo unico nella bollaIn Coena Domini(1583) promulgata da Gregorio XIII. In origine la scomunica non aveva effetti civili, ma quando i governi accolsero il cristianesimo, la scomunica maggiore causava la perdita dei diritti civili e l'interdizione dai pubblici uffici. Anche i governanti, se colpiti da scomunica, erano privati del diritto di governare: la Chiesa acquisiva in questo modo un grosso peso politico. Anche i promotori della Riforma affermarono il diritto di scomunica: Lutero sostenne l'appartenenza di tale diritto ai ministri della Chiesa mentre per Calvino esso costituiva l'essenza stessa del ministero. Il nuovo Codex Iuris Canonici (1983) ha ridotto considerevolmente i casi di scomunica rispetto a quelli previsti dal precedente Codice piano-benedettino (che erano 37). Attualmente, inoltre, non si parla più di scomunica riservata specialissimo modo o speciali modo alla Santa Sede, ma semplicemente, in cinque casi, di scomunica Sedi Apostolicae reservata. Sono previsti, inoltre, quattro casi di scomunica non riservata.

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