GLOSSARIO

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garanzia personalestrumento giuridico col quale un soggetto garantisce, con il proprio patrimonio, l'adempimento di un'obbligazione altrui.
garanzia realeviene costituita, a favore del creditore, su beni di proprietà dello stesso debitore o di un terzo che intenda garantire il debito altrui. Anche se il bene a garanzia del credito viene venduto a terzi, il diritto del creditore di soddisfarsi con la vendita della cosa non viene meno. La garanzia reale consente al creditore di soddisfare il proprio credito facendosi assegnare il ricavato della vendita del bene in garanzia con preferenza rispetto a tutti gli altri creditori. Sono diritti reali di garanzia il pegno e l'ipoteca.
Gazzetta Ufficialegiornale a cura dell'autorità governativa nel quale vengono pubblicate tutte le leggi, i decreti, i regolamenti e gli atti che devono essere obbligatoriamente resi noti ai cittadini. Esce quotidianamente, eccettuati i giorni festivi, e si può acquistare nelle librerie dello Stato e nelle librerie private autorizzate; inoltre può essere consultata negli uffici pubblici e nelle biblioteche pubbliche.
gestione di affari altruicc 2028 2032 si verifica quando una persona (gestore) compie un atto nell'interesse altrui, senza averne ricevuto l'incarico dall'interessato e senza essere obbligata a farlo (per es., il vicino che provvede di sua iniziativa a una riparazione urgente dell'immobile mentre il proprietario è assente). 1. Elementi. Gli elementi che devono essere necessariamente presenti nella gestione di affari altrui, sono: l'impossibilità dell'interessato a gestire in proprio l'affare, derivante da una situazione di distacco o di lontananza dai propri beni; la spontaneità dell'intervento, che deve nascere da un mero intento altruistico; l'appartenenza del bene oggetto della gestione a un soggetto diverso dal gestore, con la consapevolezza da parte del gestore di curare un interesse altrui; la gestione dev'essere un'attività che lo stesso proprietario del bene avrebbe intrapreso se avesse potuto provvedere efficacemente da se stesso. Non si ha gestione di affari altrui quando gli atti di gestione siano eseguiti contro il divieto dell'interessato. 2. Oggetto della gestione e obblighi per le parti. Oggetto della gestione possono essere tutti gli atti giuridici suscettibili di rappresentanza. La gestione di affari altrui fa nascere una serie di obblighi per entrambe le parti del rapporto: il gestore è innanzitutto tenuto a continuare la gestione e a condurla a termine finché l'interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso; il gestore è inoltre soggetto alle stesse obbligazioni che deriverebbero da un mandato e cioè, principalmente, di svolgere la gestione con la "diligenza del buon padre di famiglia" e di rendere il conto al proprietario consegnandogli ogni cosa ricevuta durante la gestione. Il proprietario deve rimborsare al gestore tutte le spese necessarie o utili, con gli interessi dal giorno in cui sono state fatte.
giococc 1933 contratto aleatorio con cui le parti cercano la vincita, chi organizzando il gioco, chi partecipandovi. Il vincitore in ogni caso (escluse le lotterie legalmente autorizzate o scommesse collegate a competizioni sportive, ad es., Totocalcio) non ha mezzi giuridici per ottenere il pagamento della vincita dal perdente, anche se il gioco non è proibito (se è proibito, il contratto è illecito e dunque non fa sorgere alcun diritto). Però, se il perdente ha pagato spontaneamente, non può riottenere la somma consegnata al vincitore; l'unico caso in cui può riaverla è che sia un soggetto incapace di agire.
girataatto con cui una cambiale o un assegno bancario, e tutti i diritti a essi inerenti, vengono trasferiti da una persona a un'altra; la persona che esegue la girata è detta girante mentre quella che riceve il titolo è detta giratario. Il trasferimento viene effettuato apponendo una firma sul retro del titolo. La girata può essere: a) in pieno, quando il girante dichiara per iscritto di trasferire la cambiale a un giratario, di cui indica il nome, e fa seguire a tale dichiarazione la sua firma; b) in bianco, quando il girante non indica il nome del giratario, ma appone solo la propria firma.
giudice delegatoLf 25 nominato dal tribunale fallimentare con la sentenza dichiarativa di fallimento, dirige le operazioni del fallimento e svolge funzioni di carattere processuale, tutorio e amministrativo. Contro i decreti del giudice delegato è ammesso reclamo di fronte al tribunale da parte del curatore, del fallito, del comitato dei creditori e di chiunque vi abbia interesse; il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto.
giudice tutelaremagistrato, con sede in ogni pretura, che provvede alla nomina e al controllo del tutore e del curatore dei minori di età, degli interdetti e degli inabilitati.
giudizio di ottemperanzaprocedimento di giustizia amministrativa con cui si chiede che la pubblica amministrazione si conformi a una precedente decisione giurisdizionale passata in giudicato (cioè definitiva). L'azione può essere proposta solo in seguito all'inadempimento dell'amministrazione all'obbligo giuridico di eseguire la sentenza. Il ricorso per ottemperanza non potrà essere proposto prima che siano decorsi 30 giorni dalla notifica della diffida; competente a pronunciarsi in merito è il Tribunale amministrativo regionale che aveva emesso la precedente sentenza passata in giudicato; spetta al TAR la competenza anche nel caso in cui la sentenza pronunciata da tale collegio sia stata confermata in grado d'appello dal Consiglio di Stato.
giuramento nel diritto civilemezzo di prova consistente nella dichiarazione della verità di un fatto effettuata nella forma richiesta dalla legge. Si può eseguire, in mancanza di prove oggettive, quale estremo rimedio per giungere a una decisione.
giurisdizione contabileviene esercitata dalla Corte dei conti, che si occupa di controllare in quale modo viene speso il denaro pubblico e di chiedere il risarcimento a quegli amministratori che ne hanno fatto cattivo uso.
giurisdizione tributariainsieme degli organi, previsti dalla legge, ai quali il contribuente può ricorrere in caso di controversia con la pubblica amministrazione. Sono organi della giurisdizione tributaria: ­ le Commissioni tributarie provinciali, che giudicano in I grado sui ricorsi dei contribuenti avverso gli accertamenti della pubblica amministrazione e hanno sede nel capoluogo di ogni Provincia; ­ le Commissioni tributarie regionali, che giudicano in II grado e hanno sede nel capoluogo di ogni Regione; ­ il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con sede a Roma, che vigila sul funzionamento delle Commissioni tributarie.
giusta causacc 2119 il codice civile prevede che le parti che intrattengono un contratto di lavoro devono, in caso di interruzione del rapporto, dare un congruo preavviso. La giusta causa invece rappresenta un motivo per recedere anticipatamente dal rapporto con effetto immediato, in presenza di particolari circostanze, ad es., costituite da un grave inadempimento che abbia irreparabilmente distrutto la fiducia, elemento essenziale perché il contratto di lavoro possa sussistere. Casi pratici di dimissioni per giusta causa sono: pagamento di una retribuzione inferiore a quella dovuta; mancata osservanza delle prescrizioni a tutela della salute del lavoratore; mancato riconoscimento della giusta qualifica; costante diniego alle ferie annuali. Il datore di lavoro può dal canto suo licenziare in tronco senza preavviso (cioè per giusta causa) il lavoratore in alcuni casi, come: l'arbitraria e prolungata assenza dal lavoro; l'abituale inosservanza dell'orario di lavoro e l'abituale ritardo; lo svolgimento abusivo di mansioni non assegnate; le offese rivolte nei confronti del datore di lavoro che si concretizzano in ingiurie gravi; la concorrenza all'imprenditore in proprio o per conto di terzi ecc.
giustificato motivonotevole inadempimento degli obblighi contrattuali, oppure ragioni inerenti l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il suo regolare funzionamento, che rendono possibile il licenziamento con preavviso del lavoratore L 604 15/7/1996. 1. Fatti imputabili al lavoratore. Consistono in un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore. Tale motivo di licenziamento si differenzia da quello per giusta causa per il fatto che nel giustificato motivo ci si trova di fronte a una minore gravità di inadempimento del lavoratore. Il giudice, nel valutare nei singoli casi concreti se sussista o meno il giustificato motivo, dovrà riferirsi anche alla norma del codice civile cc 1455 che, in tema di importanza dell'inadempimento, prevede che il contratto non si possa risolvere se l'inadempimento di una delle parti abbia scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra. In ogni caso il lavoratore licenziato per giustificato motivo conserva il diritto al preavviso. Casi di giustificato motivo soggettivo possono essere la ripetuta assenza ingiustificata dal lavoro e il danneggiamento colpevole degli impianti. 2. Ragioni produttive e di organizzazione del lavoro. Le ragioni inerenti all'attività tecnico-produttiva che giustificano il licenziamento del lavoratore possono essere, ad es., l'acquisto di macchine che consentono di risparmiare manodopera: in questo caso sorge un netto contrasto tra gli interessi di produzione e quelli di limitare i costi del datore di lavoro e l'interesse alla conservazione del posto da parte del lavoratore. Il legislatore ha tutelato in questo caso le esigenze dell'impresa sacrificando quelle del lavoratore, ponendo però delle precise condizioni affinché il datore di lavoro non si avvalga di questo strumento legislativo per licenziare liberamente il prestatore di lavoro. In particolare devono sussistere sia un'effettiva e obiettiva esigenza aziendale che giustifichi il licenziamento, sia un preciso nesso causale tra le esigenze aziendali e il licenziamento.
gruppo di societàsocietà che operano unitariamente, essendo le azioni di ciascuna in proprietà di una società capogruppo (holding), che è in grado quindi, nelle rispettive assemblee societarie, di determinare la volontà della società, facendola operare in modo armonico con gli obiettivi complessivi del gruppo. Il codice civile non prevede espressamente la figura del gruppo di società, ma solo quella delle società controllate e delle società collegate. 1. Società controllate. Secondo la legge, sono controllate cc 2359: ­ le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; tale controllo è detto controllo di diritto; ­ le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; tale controllo è detto controllo azionario; ­ le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa; tale controllo è detto controllo esterno. 2. Società collegate. Sono invece collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno 1/5 dei voti ovvero 1/10 se la società ha azioni quotate in borsa. 3. Ragioni del fenomeno e obblighi dei gruppi di società. Il fenomeno del collegamento, del controllo e quindi dei gruppi di società che obbediscono alla direzione della società capogruppo è tipico dell'attuale situazione economica internazionale, dove solo forti gruppi societari riescono a far fronte alla concorrenza. La CONSOB impone ai gruppi di società (con azioni quotate in borsa) la redazione di un bilancio, dove sia percepibile l'unitarietà della gestione economica e contabile del gruppo.